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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32715/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due soggetti che avevano garantito come fideiussori il debito di conto corrente di una società poi fallita e successivamente cancellata dal registro delle imprese. Gli opponenti contestavano l’importo richiesto, la ritualità di alcuni passaggi processuali, la portata della loro fideiussione, la formazione del saldo di conto corrente, la capitalizzazione degli interessi, la responsabilità della banca per asserite condotte scorrette e per l’asserita illegittima segnalazione alla Centrale rischi, nonché la nullità della fideiussione per intesa anticoncorrenziale e per la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. In cassazione articolavano sette motivi: 1) omessa pronuncia e vizi del procedimento per la gestione dell’appello incidentale della società debitrice e per la mancata notificazione alla contumace; 2) omessa pronuncia sulle domande della società debitrice intervenuta; 3) violazione dell’art. 1945 c.c. quanto alle eccezioni opponibili dal fideiussore; 4) violazione delle norme su approvazione dell’estratto conto, buona fede e onere della prova per gli addebiti di conto; 5) violazione delle norme sull’appello e sulla nullità degli interessi per aver ritenuto inammissibili le censure sulla capitalizzazione; 6) violazione di buona fede e responsabilità extracontrattuale, con omesso esame circa la segnalazione alla Centrale rischi; 7) violazione delle norme antitrust e dell’art. 1957 c.c. per la dedotta nullità della fideiussione omnibus. La Corte di merito aveva respinto l’appello, mentre la Cassazione ha esaminato i motivi distinguendo quelli inammissibili da quelli fondati solo in parte.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi e il settimo motivo, ritenendo inammissibili o infondati i relativi profili; ha invece accolto, nei limiti indicati in motivazione, il quinto e il sesto motivo. In particolare ha confermato che il fideiussore non può dolersi della definitività del conto se gli estratti sono stati inviati al correntista e non contestati, ha ritenuto generiche le doglianze sugli addebiti di effetti insoluti, ha escluso la rilevanza della questione sull’art. 1945 c.c. per difetto di confronto con la ratio decidendi, e ha dichiarato inammissibile la censura sulla nullità integrale della fideiussione per mancanza di decisività e di prova dell’intesa a monte. Ha invece ritenuto fondato il motivo sulla capitalizzazione degli interessi, perché l’appello aveva specificamente censurato la scelta di sostituire alla capitalizzazione trimestrale illegittima una capitalizzazione annuale, e ha accolto anche il motivo relativo alla segnalazione alla Centrale rischi, rilevando che la Corte territoriale non aveva adeguatamente esaminato la relativa censura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione alle censure accolte e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 272 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la censura è stata disattesa per inammissibilità/irrilevanza della dedotta omissione su questione processuale.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell'appello e delle notifiche al contumace; la censura è stata respinta.

  • art. 292 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte ha ritenuto non decisiva l’eventuale omissione notificatoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha chiarito che l’omessa pronuncia rileva solo per domande o eccezioni di merito, non per questioni processuali.

  • art. 404 c.p.c.

    La società intervenuta in appello era stata qualificata impropriamente come terzo; la Corte ha ricordato i limiti dell’intervento del terzo nel giudizio di gravame.

  • art. 344 c.p.c.

    La società debitrice principale, quale coobbligata solidale, non era legittimata a intervenire in appello come terzo titolare di diritto autonomo.

  • art. 110 c.p.c.

    La società poteva intervenire solo quale successore della curatela fallimentare, ma il successore universale non può proporre nuove domande.

  • art. 1945 c.c.

    Il fideiussore può opporre le eccezioni spettanti al debitore principale; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché non confrontato con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 1832 c.c.

    L’approvazione tacita dell’estratto conto rende definitive le risultanze contabili se gli estratti sono stati inviati al correntista e non contestati nei termini.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in tema di correttezza/ buona fede nella gestione del rapporto bancario; la censura sulla responsabilità della banca è stata accolta solo in relazione alla segnalazione alla Centrale rischi.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere probatorio della banca è ritenuto assolto mediante la produzione degli estratti conto inviati e non contestati.

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello deve indicare chiaramente questioni e punti contestati e contenere una parte argomentativa idonea a confutare la sentenza di primo grado.

  • art. 1283 c.c.

    La capitalizzazione trimestrale degli interessi è illegittima; non è consentito sostituirvi automaticamente una capitalizzazione annuale se l’illiceità investe la clausola anatocistica.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato in connessione alla disciplina degli interessi; il motivo accolto riguardava il corretto calcolo degli interessi.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate contro le nullità contrattuali; il relativo motivo è stato ritenuto carente o inammissibile nei profili non accolti.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato tra le norme sulle nullità contrattuali; non ha determinato accoglimento autonomo.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per le nullità contrattuali e, in particolare, per la nullità parziale della fideiussione in ipotesi di intesa anticoncorrenziale.

  • art. 1421 c.c.

    Invocato per la rilevabilità d’ufficio delle nullità; la Corte ha però escluso l’accoglimento del motivo per mancanza di decisività/prova.

  • L. n. 108 del 1996

    Richiamata nel quinto motivo in relazione ai profili di nullità degli interessi e della disciplina antiusura, ma senza accoglimento autonomo sul punto.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato in tema di correttezza nei rapporti contrattuali di durata; la Corte ha valorizzato, solo in parte, il tema del tacito consenso protratto.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato per la responsabilità della banca e il risarcimento da illegittima segnalazione alla Centrale rischi.

  • art. 1419 c.c.

    Le fideiussioni "a valle" di intese anticoncorrenziali sono affette da nullità parziale limitatamente alle clausole riproduttive dell’intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti.

  • art. 1957 c.c.

    La clausola di deroga può essere nulla in relazione all’assetto anticoncorrenziale, ma la relativa eccezione di estinzione della garanzia ha natura di eccezione propria e può restare preclusa se non tempestivamente proposta.

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990

    Richiamato per la nullità delle clausole fideiussorie derivanti da intese restrittive della concorrenza.

  • art. 2, comma 3, l. n. 287 del 1990

    Richiamato quale base della nullità parziale delle clausole conformi all’intesa vietata.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato in coordinamento con la disciplina antitrust nazionale sulla nullità delle clausole restrittive della concorrenza.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia rilevante ai fini dell’art. 112 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni di merito, non il mancato esame di questioni puramente processuali.
  • Il successore universale di una parte può partecipare al giudizio nei limiti della posizione processuale trasmessa, ma non può introdurre nuove domande in appello.
  • Nella fideiussione a garanzia di conto corrente, se gli estratti conto sono stati inviati al debitore principale e da questi non contestati, il fideiussore non può rimettere in discussione il saldo per il solo fatto di non aver ricevuto personalmente gli estratti.
  • L’approvazione tacita dell’estratto conto produce effetti sulla verità contabile e fattuale delle operazioni annotate, ma non preclude contestazioni sulla validità o efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti; tuttavia tali contestazioni devono essere specifiche e non generiche.
  • Nel giudizio di appello, ai fini dell’art. 342 c.p.c., è necessaria una chiara individuazione dei capi impugnati e delle ragioni di censura, senza che servano formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza.
  • In presenza di anatocismo illegittimo, non è consentito sostituire automaticamente alla capitalizzazione vietata una capitalizzazione periodica diversa se ciò non trovi base nella disciplina applicabile e nelle doglianze specificamente formulate.
  • La responsabilità della banca per illecita segnalazione alla Centrale rischi richiede un effettivo esame della censura e non può essere esclusa in modo meramente assertivo per la sola lunga durata del rapporto o per una presunta acquiescenza del cliente.
  • Le fideiussioni predisposte su schemi che riproducono intese anticoncorrenziali sono affette da nullità parziale limitatamente alle clausole corrispondenti all’intesa vietata, salvo prova di una diversa volontà negoziale delle parti.
  • La clausola di deroga all’art. 1957 c.c. non può essere automaticamente esaminata in astratto se l’eccezione di estinzione della garanzia non sia stata tempestivamente dedotta, trattandosi di eccezione in senso proprio.
  • In cassazione le censure per violazione di legge e omesso esame devono essere specifiche, confrontarsi con la motivazione impugnata e indicare con precisione i fatti storici decisivi e il loro percorso processuale.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteAnatocismoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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