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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21396/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia per il pagamento di una somma di denaro. L’opponente ha eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale adito, indicando il foro del luogo di residenza; il tribunale ha accolto l’eccezione, dichiarato la propria incompetenza, revocato il decreto ingiuntivo e rimesso al giudice competente la decisione sulle spese. In appello, l’opponente ha censurato la mancata condanna alle spese per il giudizio davanti al primo giudice e la rimessione della loro liquidazione al giudice dichiarato competente; l’appello è stato dichiarato inammissibile e la relativa decisione è stata poi cassata. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha compensato le spese dei primi due gradi e ha posto a carico della società creditrice le spese di legittimità e del rinvio. Con il nuovo ricorso per cassazione, l’opponente ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 91, 92 e 306 c.p.c. per avere la corte d’appello compensato immotivatamente le spese dei primi due gradi, nonostante la sua vittoria totale nel merito con revoca integrale del decreto ingiuntivo; (2) violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. per aver liquidato nel giudizio di rinvio un importo inferiore a quello richiesto nella nota spese e in violazione dei minimi tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice del rinvio avesse errato nel regolare le spese in modo parcellizzato, considerando separatamente l’esito dei diversi gradi invece dell’esito globale della lite. Secondo la Corte, il giudice di rinvio, quando è investito anche della regolazione delle spese di legittimità, deve applicare il principio di soccombenza con riferimento all’esito complessivo del processo, potendo disporre anche la compensazione totale o parziale oppure porre le spese a carico della parte complessivamente soccombente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    Norma richiamata per qualificare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da cui è originata la lite.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese deve avvenire secondo il principio di soccombenza, avuto riguardo all’esito globale della controversia.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è possibile solo nei limiti consentiti dalla legge e non può essere fondata su una valutazione frammentata dei singoli gradi di giudizio.

  • art. 96, comma 3 c.p.c.

    Richiamato nel precedente giudizio di appello per la condanna a una somma ulteriore; nel presente ricorso non costituisce il fulcro della decisione.

  • art. 392 c.p.c.

    Norma richiamata per il giudizio di rinvio conseguente alla precedente cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Fondamento formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito di memoria nella fase camerale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, quando il giudice è chiamato anche a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, la regolazione delle spese deve essere effettuata guardando all’esito finale e complessivo della lite, non alla sorte separata dei singoli gradi.
  • È illegittima una statuizione sulle spese che frazioni l’esito processuale in modo parcellizzato, se ciò conduce a compensare le spese dei primi gradi senza considerare la complessiva soccombenza della parte all’esito dell’intero processo.
  • Il giudice del rinvio può disporre compensazione totale o parziale delle spese, oppure porre le spese a carico della parte complessivamente soccombente, ma deve farlo alla luce del risultato globale della controversia.
  • In sede di legittimità, la Corte può accogliere il motivo per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, purché la questione sia ricostruibile dai fatti già accertati e non richieda nuovi accertamenti di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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