Cassazione Penale, Ordinanza n. 34127/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e non confrontato con il decisum della sentenza impugnata, che aveva già accolto la richiesta di esclusione della recidiva e rideterminato la pena in prossimità del minimo edittale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, ma l'unico motivo risultava generico e rivolto a censurare la determinazione della pena. Dal testo emerge che in appello il devoluto riguardava esclusivamente l'esclusione della recidiva, poi accolta dal giudice di merito, con conseguente rideterminazione della pena in misura non distante dal minimo edittale. Il ricorso non indicava specifici vizi della motivazione o illegittimità della pena, limitandosi a una critica non sufficientemente circostanziata.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a una censura generica sulla determinazione della pena senza confrontarsi puntualmente con il contenuto della decisione impugnata e con il devoluto in appello.
- Quando il giudice di merito abbia già accolto la richiesta di esclusione della recidiva e abbia determinato la pena in misura prossima al minimo edittale, una doglianza meramente assertiva sulla quantificazione della sanzione non è idonea a fondare un motivo di ricorso ammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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