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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04879/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva respinto la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione, riferita a una pena residua di cinque mesi e dieci giorni di reclusione oltre euro 200 di multa, ritenendo mancante una condizione essenziale: l'irreperibilità dell'istante e la mancata indicazione di un domicilio certo, anche per consentire gli accertamenti necessari. L'interessato, tramite difensore, ha proposto ricorso deducendo che il giudice aveva erroneamente ritenuto sussistente l'irreperibilità, poiché in udienza egli aveva depositato una dichiarazione con l'indicazione di un domicilio preciso presso i suoceri. Ha inoltre lamentato l'eccessiva durata del procedimento di esecuzione, poiché l'istanza depositata nel 2020 era stata decisa solo nel 2024, a fronte di una condanna per fatti del 2013 divenuta definitiva nel 2018. Successivamente, il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, informando che nelle more il ricorrente aveva ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale ed era stato scarcerato, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'originario diniego.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 591 c.p.p. Ha ritenuto che la concessione, nelle more, di una diversa misura alternativa (affidamento in prova al servizio sociale) avesse fatto venire meno ogni utilità concreta della decisione sulla legittimità del precedente diniego. La sopravvenuta mancanza di interesse è stata considerata causa di inammissibilità prevalente sulla rinuncia all'impugnazione e, poiché non imputabile a colpa del ricorrente, ha escluso la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    La sopravvenuta carenza di interesse rende inammissibile il ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità non comporta condanna alla sanzione pecuniaria quando la mancanza di interesse è sopravvenuta e non imputabile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di impugnazioni, il sopravvenuto difetto di interesse è causa autonoma di inammissibilità che prevale sull'eventuale rinuncia all'impugnazione, risultando processualmente più favorevole per l'impugnante perché non comporta la condanna alle spese.
  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, intervenga una decisione che attribuisca al richiedente il bene della vita diverso o equivalente rispetto a quello negato, viene meno l'interesse attuale e concreto alla decisione sul provvedimento impugnato.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non imputabile a colpa del ricorrente esclude sia la condanna alle spese processuali sia il versamento della somma alla Cassa delle ammende.
  • Nel giudizio di legittimità, la verifica dell'interesse all'impugnazione deve essere compiuta anche alla luce di sopravvenienze che rendano la decisione priva di effetti utili sul piano sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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