Cassazione Civile, Ordinanza n. 04251/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI con cui un comune ha richiesto a una società il pagamento della maggiore imposta per l'anno 2009, oltre interessi e sanzioni. La C.T.P. aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo inesistente la notifica dell'atto perché eseguita da un agente postale privato. La C.T.R. aveva confermato, affermando che, per gli atti notificati prima del 10 settembre 2017, nella vigenza del d.lgs. n. 261 del 1999, la notifica tramite agenti privati fosse inesistente; aveva inoltre osservato che solo dal 10 settembre 2017 la notificazione di atti tributari e processuali sarebbe stata consentita anche tramite privati. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione del d.lgs. n. 261 del 1999, della direttiva 97/67/CE e del principio di validità dell'atto per raggiungimento dello scopo, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento, trattandosi di atto non giudiziario, era valida anche se effettuata tramite operatore postale privato abilitato. La Corte ha ritenuto assorbito il profilo sul raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del comune. Ha affermato che, nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notifica tramite operatore postale privato munito di licenza individuale era valida per gli atti amministrativi e tributari, ma non per gli atti giudiziari; l'avviso di accertamento ICI, essendo atto tributario e non giudiziario, poteva quindi essere validamente notificato tramite privato. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini le ulteriori questioni di merito della pretesa impositiva e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma che consente di denunciare in cassazione la violazione di legge.
La Corte lo interpreta nel senso che, nel periodo considerato, la notifica di atti amministrativi e tributari tramite operatore postale privato con licenza individuale era valida, mentre la riserva più rigorosa riguardava gli atti giudiziari.
direttiva comunitaria n. 97/67/CE
Richiamata dal ricorrente a sostegno della liberalizzazione del settore postale e della possibilità di notifica tramite operatori privati.
Indicato come fase di parziale liberalizzazione del servizio postale rilevante per la disciplina delle notifiche.
l. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b)
Richiamata come norma che ha ulteriormente inciso sulla disciplina, consentendo dal 10 settembre 2017 la notificazione anche attraverso agenti privati per gli atti tributari e processuali.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999
Rilevante per il titolo abilitativo minore della licenza individuale dell'operatore postale privato.
Richiamato quale base della fidefacenza della notifica eseguita da operatore postale privato nei limiti sopra indicati.
Usato per verificare la tempestività del ricorso per cassazione in relazione al termine semestrale.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma che rinvia al termine di impugnazione applicabile nel processo tributario.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020
Richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali durante l'emergenza coronavirus.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020
Richiamato insieme all'art. 83 d.l. n. 18/2020 per il computo della sospensione dei termini.
Massime di principio
- Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione di atti amministrativi e tributari effettuata da un operatore postale privato munito del necessario titolo abilitativo è valida, mentre resta distinta la disciplina più rigorosa degli atti giudiziari.
- Ai fini della validità della notifica, occorre distinguere la natura dell'atto notificato: la validità della notificazione tramite operatore privato può dipendere dal fatto che l'atto sia tributario o amministrativo e non giudiziario.
- Quando la Corte accerta la validità della notifica, resta assorbita la censura fondata sul raggiungimento dello scopo dell'atto.
- In sede di rinvio, il giudice di merito deve esaminare le questioni non decise perché assorbite dalla questione processuale accolta.
- Nel processo tributario la tempestività del ricorso per cassazione va verificata tenendo conto sia del termine semestrale sia delle eventuali sospensioni straordinarie dei termini processuali previste dalla normativa emergenziale.
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