Cassazione Penale, Ordinanza n. 09650/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il merito della condanna di appello non è stato riformato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 5 dicembre 2023. Dall'ordinanza emerge che con il primo motivo veniva contestato il giudizio di responsabilità, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato con argomenti non congrui rispetto alla motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione di merito, alla luce delle emergenze acquisite, descriveva puntualmente la condotta di reato ascritta al ricorrente. Con il secondo motivo veniva invece censurato il trattamento sanzionatorio nella parte relativa al mancato riconoscimento delle circostanze generiche; anche tale doglianza è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva fornito una giustificazione sufficiente e non illogica, dopo aver esaminato adeguatamente le deduzioni difensive. Non è indicato nel testo il reato contestato.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera rilettura del merito o in argomentazioni non correlate in modo specifico alla motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione del giudizio di responsabilità è inammissibile quando non si confronta con la motivazione di merito che abbia ricostruito puntualmente la condotta contestata sulla base delle emergenze acquisite.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, manifestamente illogica o del tutto insufficiente; non lo è quando la decisione dia conto, in modo adeguato e non illogico, dell'apprezzamento delle deduzioni difensive.
- All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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