Cassazione Penale, Sentenza n. 19448/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato o, in subordine, di restituzione in termine per proporre impugnazione avverso la sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Treviso (condanna a 7 mesi per il reato di resistenza, fattispecie del 17 giugno 2023). Il motivo principale era la presunta mancata consapevole partecipazione al processo per assenza di contatti con il difensore d'ufficio, carenza di comprensione della lingua italiana (mancata nomina dell'interprete), mancata notifica degli atti e conseguente preclusione del diritto di impugnare. Si lamentava violazione degli artt. 420 e 143 c.p.p., delle garanzie costituzionali (artt. 24, 111 e 117 Cost.), e delle norme convenzionali (art. 6 e 13 CEDU; art. 2 Prot. 7 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'imputato avesse partecipato consapevolmente all'udienza di convalida, avesse dichiarato di comprendere e parlare discretamente l'italiano, e che il giudice gli avesse spiegato la natura e i motivi dell'accusa e lo avesse invitato a contattare il difensore d'ufficio (recapito agli atti). Il giudice di merito aveva valutato che la mancata partecipazione successiva fosse una scelta volontaria e consapevole: perciò la sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile, non era soggetta a rescissione né a restituzione in termini. La Corte ha escluso la rilevanza della mancata nomina dell'interprete, ritenendola non necessaria in presenza di accertamento giudiziale della conoscenza della lingua italiana; ha richiamato il principio che la nullità per mancata nomina dell'interprete è di regime intermedio e può essere sanata se non dedotta nel tempo utile. Ha altresì rigettato la questione di legittimità costituzionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende ("temila euro").
Norme richiamate
L'art. 420, comma 2-ter è stato interpretato nel senso che la partecipazione consapevole dell'imputato alla fase iniziale (convalida) e la sua conoscenza della pendenza del processo possono rendere legittima la prosecuzione del giudizio in sua assenza; la Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse "non comparso" ma presente ai sensi della norma, non "assente" nei termini che legittimano la rescissione del giudicato.
La norma sull'obbligo dell'ausilio dell'interprete sorge solo se dal giudice risulti che l'imputato non conosce la lingua italiana; qui il giudice ha accertato la conoscenza dell'italiano, quindi la mancata nomina dell'interprete non è stata ritenuta dannosa.
Richiamata nella doglianza relativa alla possibilità per il difensore d'ufficio di proporre appello; la Corte ha ritenuto che il difensore avesse effettivamente partecipato e non fosse privo di contatti tali da impedire l'impugnazione.
La richiesta di restituzione in termine richiede l'ignoranza incolpevole della pendenza del processo; la Corte ha ritenuto che tale condizione non fosse sussistente poiché l'imputato era stato informato del rinvio e sollecitato a contattare il difensore.
Norma sul rimedio straordinario di rescissione del giudicato: la Corte ha precisato che si applica quando l'interessato sia stato dichiarato "assente" in mancanza dei presupposti di legge; nel caso di specie la sentenza era stata pronunciata nei confronti di imputato "non comparso", circostanza diversa che escludeva il rimedio.
art. 386, art. 450 e art. 451 cod. proc. pen.
Rimandate le regole sulle informazioni all'imputato e sulla contestazione in udienza; la Corte ha sottolineato che non è sempre necessaria la notifica del decreto di citazione quando l'imputato è presente alla convalida e la contestazione è stata effettuata dal P.M. o dal giudice in udienza.
art. 180, 182 e 183 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla natura e alle conseguenze delle nullità (nullità a regime intermedio) e alle regole di deducibilità e sanatoria: la mancata nomina dell'interprete costituisce nullità intermedia sanabile se non tempestivamente dedotta.
Norma che consente la condanna alle spese e il versamento in favore della cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente.
artt. 24, 111 e 117 Cost.
Richiamati nella prospettata questione di costituzionalità: la Corte ha ritenuto la questione infondata perché fondata sull'errata premessa della presenza fittizia dell'imputato.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
art. 6 e art. 13; Protocollo n. 7, art. 2
Le censure convenzionali (diritto a un processo equo, rimedio effettivo, ricorso) sono state esaminate alla luce del fatto che il giudice aveva accertato la conoscenza della lingua italiana e la consapevolezza dell'imputato; quindi non è stata ravvisata violazione dei diritti convenzionali.
Massime di principio
- La partecipazione consapevole dell'imputato alla fase iniziale (es. udienza di convalida), con accertamento giudiziale della conoscenza della lingua italiana, può far considerare l'imputato "presente" ai fini del prosieguo del processo anche se non partecipa al dibattimento successivo.
- L'obbligo di fornire un interprete nasce solo se il giudice accerta che l'imputato non conosce la lingua italiana; l'assenza dell'interprete costituisce una nullità a regime intermedio che può essere sanata se non dedotta tempestivamente.
- Il rimedio straordinario di rescissione del giudicato (art. 629-bis) è rivolto a ipotesi di vera e propria assenza ingiustificata e non si applica quando la sentenza è stata pronunciata nei confronti di "non comparso" che era stato informato e aveva scelto di non partecipare.
- La restituzione in termine per impugnare richiede prova di ignoranza incolpevole della pendenza del processo; la semplice mancanza di contatto con il difensore non è sufficiente se l'imputato è stato informato del rinvio e invitato a prendere contatti.
- È essenziale per l'imputato e per la difesa segnalare tempestivamente al giudice eventuali carenze (es. comprensione della lingua, necessità di interprete, mancanza di contatti con il difensore) per preservare la possibilità di ottenere la nullità o altri rimedi.
- Documenti di polizia giudiziaria (verbali di arresto, dichiarazioni rese in udienza, documentazione di lavoro e soggiorno) possono costituire elementi utili per l'accertamento della capacità linguistica e della consapevolezza dell'imputato.
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