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Ordinanza

Ordinanza n. 2373/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 3337/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado e disposto una rivalutazione conseguente all’annullamento dell’atto amministrativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. La controversia riguarda la comparazione del percorso formativo svolto in Romania dall’appellato. Il Ministero ha dedotto, in sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris dell’appello, anche alla luce dell’orientamento più recente della Sezione in casi analoghi, nonché del periculum in mora derivante dalla rivalutazione conseguente all’annullamento disposta dal giudice di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza cautelare in applicazione dell’orientamento più recente della Sezione, rilevando inoltre che nel caso concreto vi era stata una comparazione del percorso formativo svolto in Romania dall’appellato. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato un grave pregiudizio per il Ministero, collegato alla rivalutazione conseguente all’annullamento disposto dal TAR. L’udienza di merito sarà fissata nel primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda cautelare in appello; il Consiglio di Stato ha ritenuto integrati il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando sussista un fumus boni iuris dell’impugnazione, valutato anche alla luce dell’orientamento più recente della Sezione in casi analoghi, e un grave pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza.
  • La comparazione concreta del percorso formativo estero svolto dall’interessato costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità della sentenza di primo grado che abbia disposto una rivalutazione amministrativa.
  • L’esecuzione di una sentenza di annullamento che imponga una rivalutazione amministrativa può integrare il periculum in mora per l’amministrazione appellante, ove determini un grave pregiudizio nelle more della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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