Sentenza del 15/01/2020 n. 1439 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Omessa dichiarazione - Patteggiamento - Pene accessorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Procuratore Generale ha censurato l'omessa applicazione, nella sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Isernia, delle pene accessorie previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 74/2000 (interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, interdizioni in materia tributaria, pubblicazione della sentenza) e, soprattutto, l'omessa statuizione della confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis del medesimo decreto. Il ricorso chiedeva l'annullamento limitato a tali omissioni e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione all'omessa confisca obbligatoria: ha annullato la sentenza limitatamente a quella omissione e ha rinviato al Tribunale di Isernia per pronunciarsi sulla confisca del profitto o del prezzo del reato (in via diretta o per equivalente), fissandone ammontare e modalità. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha infatti escluso l'applicabilità delle pene accessorie perché la pena concordata e applicata è inferiore a due anni di reclusione e, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1, l'applicazione della pena su richiesta inferiore a due anni non comporta condanna alle pene accessorie. La Corte ha inoltre precisato che l'omissione di una confisca obbligatoria integra un'illegalità della statuizione che è sindacabile in cassazione anche nelle sentenze di patteggiamento.
Norme richiamate
Prevede il reato di omessa dichiarazione (tra le fattispecie contemplate dal decreto tributario). È la norma sostanziale in relazione al fatto contestato all'imputato.
Disciplina le pene accessorie previste per i reati tributari; tuttavia la Corte ha ritenuto che questa disposizione sia prevalente rispetto ad altre generali solo se compatibile con la disciplina speciale del patteggiamento: non può essere applicata quando, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., la pena concordata è inferiore a due anni.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 12-bis
Stabilisce l'obbligatorietà della confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato per tutti i reati del decreto. La Corte ha interpretato tale norma come inderogabile anche nell'ipotesi di patteggiamento, perciò l'omissione della confisca determina un'illegalità rimediabile in cassazione.
Regola l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La sentenza impugnata era stata pronunciata su richiesta dell'imputato ai sensi di questa norma.
Prevede che l'applicazione su richiesta di pena detentiva inferiore a due anni non comporta la condanna alle pene accessorie. La Corte l'ha ritenuta norma speciale che esclude l'applicabilità delle pene accessorie previste dall'art. 12 D.Lgs. 74/2000 nella fattispecie concreta.
Consente di dedurre in cassazione l'illegalità della pena accessoria omessa; la Corte ha comunque ritenuto infondati tali rilievi per i motivi richiamati (pena inferiore a due anni e applicazione dell'art. 445 c.p.p.).
Norma richiamata nei precedenti delle Sezioni Unite: la Corte ha richiamato il principio che il ricorso per cassazione è ammissibile, nei limiti previsti, per questioni attinenti a misure di sicurezza o patrimoniali non oggetto dell'accordo tra le parti.
Massime di principio
- Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) con pena concordata inferiore a due anni esclude l'applicazione delle pene accessorie previste per i reati tributari (art. 12 D.Lgs. 74/2000) ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1: in casi analoghi non si applicano le accessorie salvo che il patteggiamento non le includa espressamente nell'accordo.
- La confisca prevista come obbligatoria per i reati tributari dall'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 deve essere disposta anche nell'ipotesi di patteggiamento: la sua omissione determina un'illegalità della statuizione che può essere impugnata in Cassazione.
- Il sindacato della Cassazione sulle sentenze di applicazione della pena è limitato per legge, ma resta ammissibile quando ricorra un'illegalità chiara e sostanziale (per es. omissione di una misura obbligatoria come la confisca), perché in tali casi non si tratta di una mera questione motivazionale.
- In caso di omissione della confisca obbligatoria nel giudizio di patteggiamento, la via corretta è il ricorso per cassazione limitato a tale vizio, chiedendo l'annullamento parziale e il rinvio al giudice di merito per la statuizione sulla confisca e la determinazione dell'eventuale ammontare.
- Prima di concordare o accettare un patteggiamento in materia tributaria è necessario verificare se sono previste misure patrimoniali obbligatorie (confisca): se la confisca non viene compresa nell'accordo, il pubblico ministero può farne valere l'obbligatorietà in sede di impugnazione.
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