Cassazione Penale, Sentenza n. 30510/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione. Ha precisato che, pur essendo il ricorso ammissibile, la maturazione della prescrizione, rilevabile ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in assenza di una evidenza assolutoria più favorevole, imponeva la declaratoria di estinzione del reato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze, giudice del rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione limitato alla corretta individuazione dell'elemento psicologico, aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente ha proposto due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del dolo e, più in generale, sulla configurabilità del reato, sostenendo che il giudice di rinvio sarebbe incorso nel medesimo errore già censurato dalla Corte di cassazione. In memoria ha ribadito tali censure. La Corte, pur rilevando che i motivi non erano manifestamente infondati e quindi che il ricorso era ammissibile, ha verificato d'ufficio la prescrizione del reato, considerando la data della dichiarazione di fallimento (novembre 2013) e l'impossibilità di pronunciare una decisione più favorevole nel merito.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.
norma incriminatrice richiamata come titolo del reato contestato, in materia di bancarotta fraudolenta documentale.
disposizione richiamata quale estensione della fattispecie di bancarotta fraudolenta nell'ambito delle procedure concorsuali.
impone al giudice di dichiarare immediatamente una causa di proscioglimento o estinzione quando risulta dagli atti e non sia possibile pronunciare una decisione più favorevole per l'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta prescrizione del reato deve essere dichiarata anche se il ricorso è ammissibile, purché non sia possibile pronunciare una formula più favorevole per l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- Quando il reato risulta estinto per prescrizione e dagli atti non emerge in modo evidente una causa di proscioglimento nel merito più favorevole, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
- La verifica dell'elemento soggettivo e degli altri profili di merito resta assorbita dalla declaratoria di estinzione del reato, ove la prescrizione sia maturata e non ricorrano le condizioni per una pronuncia assolutoria immediata.
- In sede di rinvio, la persistenza di censure non manifestamente infondate non impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio la prescrizione e definire il processo con annullamento senza rinvio.
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