Cassazione Penale, Sentenza n. 8614/2025 del 03/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25/07/2024 del Tribunale di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP; il ricorrente articolava sette motivi: (1) violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine ai gravi indizi per estorsione aggravata; (3) analoghe censure per ricettazione e detenzione di armi; (4) per il reato di patto di scambio elettorale politico-mafioso; (5) per usura; (6) per associazione di tipo mafioso; (7) vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari attuali. Successivamente il difensore ha trasmesso rinuncia rituale al ricorso e procura speciale sottoscritta dal ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in ragione della sopravvenuta e rituale rinuncia del difensore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non essendo stata dimostrata una sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente che potesse esentarlo dalla sanzione.
Norme richiamate
Norma richiamata come oggetto della prima censura: riguarda i presupposti e la disciplina del riesame delle misure cautelari; nella sentenza non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per rinuncia
disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di cassazione; la Corte ha indicato che i motivi sono stati enunciati nei limiti di tale norma
Fondamento giuridico della declaratoria di inammissibilità per rinuncia sopravvenuta al ricorso
Base normativa per l'applicazione della sanzione pecuniaria allorché il ricorso è dichiarato inammissibile; la norma non opera differenziazioni tra le cause di inammissibilità
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 (Arena, Rv. 267373 - 01); Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018 (Horvat, Rv. 273325 - 01)
Precedenti richiamati per affermare che l'art. 616 si applica indipendentemente dalla causa di inammissibilità e che l'onere di provare la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente incombe su chi la deduce
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) e impedisce l'esame del merito dei motivi fino a quel momento proposti
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.: per evitare la sanzione occorre dimostrare una sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente
- Se l'interesse a proseguire il gravame viene meno per cause imputabili al difensore o comunque al ricorrente, la sanzione pecuniaria è normalmente applicata
- Quando si intende rinunciare a un ricorso strategicamente, è opportuno documentare la causa della rinuncia (es. sopravvenuta impossibilità, atti estintivi, decisioni difensive concordate con il cliente) per cercare di evitare l'applicazione della sanzione
- In mancanza di rinuncia, per ottenere la revoca o la modifica di una misura cautelare il ricorso deve essere motivato con argomentazioni concrete e prove che mettano in discussione la sussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari; ma la rinuncia estingue la possibilità di ottenere tale verifica in Cassazione
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