Cassazione Penale, Sentenza n. 36489/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia del 10/11/2023 che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 sulle somme e disponibilità finanziarie della Emme Costruzioni S.r.l., Link S.r.l. e, in via sussidiaria, sul patrimonio personale del legale rappresentante Roberto Depedro. Il ricorrente deduceva: (1) l'appello cautelare del P.M. sarebbe inammissibile per divieto di "nova" in appello in relazione alla prospettazione del periculum in mora; (2) vizio di legge e di motivazione per presunto bis in idem rispetto a un precedente sequestro probatorio (contante rinvenuto) poi convertito in sequestro preventivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il P.M. possa integrare o arricchire la prospettazione delle ragioni di periculum in appello e che il tribunale del riesame debba valutare la nuova prospettazione, non potendo dichiarare l'inammissibilità per mera "nova". Sulla questione del presunto bis in idem la Corte ha affermato che non è possibile accertare la perfetta sovrapponibilità dei due decreti senza gli atti presupposti, e che possono coesistere più titoli cautelari sullo stesso bene se fondati su esigenze cautelari diverse o su elementi nuovi; l'effettiva concorrente apprensibilità sarà verificata in sede di esecuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'art. 12-bis è stato invocato come titolo per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari; l'art. 8 è stato richiamato quale disposizione relativa al prezzo dei reati in riferimento alla conversione di un precedente sequestro probatorio.
L'art. 604 cod. proc. pen. (principio generale in tema di impugnazioni) è stato richiamato per spiegare la possibilità del tribunale di integrare motivazioni mancanti in certi casi; l'art. 616 cod. proc. pen. è stato applicato per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il criterio relativo alla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle Ammende e per valutare l'assenza di colpa grave del ricorrente nella presentazione del ricorso.
giurisprudenza di legittimità
Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023; Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022; Sez. 3, n. 24963 del 18/02/2015 (Aprovitola)
La giurisprudenza distingue i limiti del principio devolutivo e la possibilità per il tribunale del riesame di integrare motivazioni assolutamente mancanti in alcuni casi; inoltre afferma che il ne bis in idem cautelare non impedisce di applicare reiterati sequestri quando sussistono esigenze cautelari diverse o nuovi elementi.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può integrare o arricchire la prospettazione delle esigenze cautelari in appello: la mera "nova" non rende automaticamente inammissibile l'appello cautelare del P.M.
- Il tribunale del riesame è tenuto a esaminare la nuova prospettazione sull'esistenza del periculum e non può, in via automatica, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mera integrazione di elementi non esaminati dal G.I.P.
- Il principio del ne bis in idem cautelare non impedisce in assoluto la reiterazione di sequestri sullo stesso bene: possono coesistere più titoli cautelari quando si fondino su esigenze cautelari differenti o su elementi nuovi; la verifica della sovrapposizione effettiva avverrà in sede di esecuzione.
- Per contestare validamente un sequestro preventivo già disposto in precedenza è necessario dimostrare la totale coincidenza di oggetto, base giuridica e finalità cautelare; altrimenti il nuovo sequestro può essere legittimo.
- Chi presenta ricorso manifestamente infondato o inammissibile rischia la condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle Ammende); occorre valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni.
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