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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08980/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello per omessa dichiarazione fiscale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo di violazione di legge. In particolare ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva, sostenendo che la motivazione sul punto fosse illegittima e che la recidiva non potesse essere qualificata come reiterata perché non riconosciuta nelle precedenti condanne. La Corte ha rilevato che la doglianza sulle attenuanti generiche era infondata, perché il diniego era sorretto da motivazione puntuale e congrua fondata sulla gravità del danno economico per l'Erario, sulla pluralità di precedenti penali anche specifici e sull'assenza di elementi favorevoli. La censura sulla recidiva è stata ritenuta in parte non dedotta in appello e in parte comunque contrastante con la giurisprudenza di legittimità richiamata.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    norma incriminatrice posta a base della condanna per omessa dichiarazione fiscale

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente dalla doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte valorizza la motivazione del giudice di merito per escluderne la violazione

  • art. 99 c.p.

    richiamato in relazione all'applicazione della recidiva, ritenuta correttamente applicata e non utilmente censurata in cassazione

  • Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01

    precedente di legittimità richiamato per affermare la conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza consolidata in tema di recidiva reiterata

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in parte in doglianze manifestamente infondate e in parte in questioni nuove, non dedotte nei motivi di appello.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi concreti quali la gravità del danno arrecato, la pluralità dei precedenti penali, anche specifici, e l'assenza di elementi positivi apprezzabili.
  • La censura sulla recidiva non può essere proposta utilmente in cassazione se introduce un tema non devoluto in appello; inoltre, la qualificazione della recidiva va verificata secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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