Cassazione Penale, Sentenza n. 15638/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione alla San Giacomo s.r.l. fallita: contestata la distrazione di euro 103.800 derivanti dalla cessione di partecipazioni a Netum Immobiliare s.r.l. e all imputato; irregolare tenuta delle scritture contabili dal 2005 e mancanza di documentazione dal 2008 al fallimento. Tre motivi di ricorso: 1) errata applicazione della legge penale e vizi motivazionali per non aver riconosciuto i vantaggi compensativi infra gruppo richiamando l'art. 2634 c.c., sostenendo che una holding persona fisica rientri nella disciplina di gruppo; 2) vizio nella qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto della fallita (art. 2639 c.c.), contestando l'insufficienza probatoria e la mancata considerazione di consulenze e dichiarazioni che indicano altro soggetto come gestore effettivo; 3) motivazione apparente nel rigetto delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha confutato adeguatamente la motivazione dei giudici di merito: la Corte ha ribadito che l'appartenenza al gruppo non è di per sé sufficiente a giustificare trasferimenti patrimoniali e che spetta all'imputato l'onere di fornire elementi almeno iniziali idonei a dimostrare vantaggi compensativi. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato carenza motivazionale e probatoria circa gli indici necessari a dichiarare Ferrero amministratore di fatto, sottolineando che la posizione apicale o la titolarità del capitale non sostituiscono la prova di una gestione significativa e continuativa. Il terzo motivo è stato assorbito. Esito processuale: annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame.
Norme richiamate
Riferita alla clausola dei vantaggi compensativi infra gruppo: la Corte precisa che l'appartenenza al gruppo non determina automaticamente l'esistenza di vantaggi compensativi; l'onere probatorio grava sull'imputato che deve almeno prospettare elementi probatori del saldo positivo derivante dall'operazione.
Riferita ai requisiti per il riconoscimento dell'amministratore di fatto: la giurisprudenza richiede la prova di una significativa e continuativa attività di gestione, non episodica od occasionale.
Richiamato nella discussione sulla nozione di societa controllata; la Corte sottolinea che la qualifica di controllata non elimina la distinta integrità patrimoniale delle società del gruppo.
Citato dalla difesa per sostenere che l'attivita di direzione e coordinamento puo' essere esercitata anche da persone fisiche; la Corte osserva che tale circostanza non basta a giustificare automaticamente trasferimenti patrimoniali tra società del gruppo.
Riferimento normativo richiamato dalla difesa per un'interpretazione estensiva della direzione e coordinamento, ma non determinante per escludere la natura distrattiva delle operazioni senza prova dei vantaggi compensativi.
art. 90, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270
Menziionato come prova che l'ordinamento puo' conoscere figure di holding persone fisiche; tuttavia la Corte sottolinea che l'eventuale natura della holding non esonera dall'onere di provare la presenza di vantaggi compensativi per le operazioni tra società del gruppo.
Provvedimento CONSOB 21/12/1988 n. 88/40.714
Citato dalla difesa come documentazione di pratiche di controllo da parte di persone fisiche; non ritenuto sufficiente dalla Corte a dimostrare in concreto la lecita destinazione dei proventi contestati.
Massime di principio
- L'appartenenza a un gruppo societario non esclude la responsabilita' penale per distrazione: trasferimenti intra-gruppo richiedono prova di una causale idonea o di vantaggi compensativi concreti e provati per la societa depauperata.
- L'onere di allegazione e, in ultima analisi, probatorio circa l'esistenza di vantaggi compensativi grava sull'imputato che contesta la natura distrattiva dell'operazione; e' necessaria almeno una prova iniziale o elementi idonei a prospettare il saldo positivo dell'operazione.
- La qualifica di amministratore di fatto richiede la prova di una gestione significativa, continuativa e non episodica: la mera titolarita' del capitale o la posizione apicale nel gruppo non sono sufficienti per riconoscerla.
- L'assenza o l'irregolarita' delle scritture contabili facilita la ricostruzione di una distrazione di risorse quando i proventi non risultano rinvenuti o documentati dal curatore fallimentare.
- Se la motivazione di merito e' carente su punti decisivi (es. riconoscimento di amministratore di fatto), la Cassazione puo' annullare e rinviare per nuovo esame; questioni gia' annullate rendono superflua l'ulteriore disamina di motivi connessi.
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