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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14119/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato di cui all'art. 10‑quater d.lgs. 74/2000. La difesa ha proposto tre motivi: (1) censura di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esistenza dei crediti IRES utilizzati in compensazione, sostenendo che l'inesistenza del credito non poteva essere fondata solo sull'omessa presentazione delle dichiarazioni e che non erano stati svolti accertamenti specifici; (2) in subordine, richiesta di riqualificazione della fattispecie nella ipotesi meno grave di cui al comma 1 dell'art. 10‑quater (crediti non spettanti), quando la non spettanza emergesse da controlli comparativi ai sensi degli artt. 36‑bis/36‑ter DPR 600/1973; (3) censura sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento o valutazione delle circostanze attenuanti generiche e invocazione dell'art. 62‑bis c.p. per mitigazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul merito dei primi due motivi (esaminati congiuntamente) ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi, confermando che l'utilizzo in compensazione di crediti desumibile dai modelli F24, in assenza delle dichiarazioni in cui i crediti avrebbero dovuto essere indicati, è prova idonea dell'insussistenza dei crediti stessi, conformemente alla giurisprudenza di legittimità e alla nozione di "credito inesistente" prevista dall'art. 13 comma 5 d.lgs. 471/1997 (nella formulazione antecedente alla novella). Ha precisato inoltre che i controlli automatizzati/formali di cui agli artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973 si basano sulle dichiarazioni e quindi non potevano rilevare l'inconsistenza nel caso di omessa dichiarazione. Quanto al terzo motivo, la Cassazione l'ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse perché il giudice di primo grado aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e applicato la massima riduzione disponibile, determinando la pena finale di un anno di reclusione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p., con incremento ai sensi dell'art. 1 comma 64 L. 103/2017).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10‑quater

    Riferimento alla norma che punisce l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi dell'art. 10‑quater (comma 2) quando risultano F24 con crediti utilizzati e mancano le dichiarazioni in cui quei crediti dovrebbero comparire.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. g‑quater, n. 1 (introdotto dal d.lgs. 87/2024)

    Richiamata come conferma normativa della nozione di "credito inesistente" in continuità con la definizione preesistente: credito privo del presupposto costitutivo (requisiti oggettivi o soggettivi).

  • d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 5

    Fornisce (nella formulazione anteriore alla novella) la nozione di credito inesistente: manca il presupposto costitutivo e l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli automatizzati o formali (artt. 36‑bis, 36‑ter DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972). La Corte ha applicato questa nozione al caso concreto.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36‑bis e 36‑ter

    I controlli automatizzati e formali si effettuano sulla base delle dichiarazioni fiscali; se le dichiarazioni non sono state presentate, tali controlli non possono rilevare l'inesistenza del credito, non escludendo pertanto la qualificazione del credito come inesistente.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54‑bis

    Richiamato insieme agli artt. 36‑bis/36‑ter come mezzo di controllo formale/automatizzato che si basa sui dati dichiarati; la sua possibile applicazione è preclusa in assenza di dichiarazione.

  • cod. proc. pen., art. 606, lett. b) ed e)

    Artt. invocati dal ricorrente per censurare violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate sotto tali profili.

  • cod. pen., art. 62‑bis

    Norma sulla continuazione/attenuanti applicabili alla pena; il motivo che invocava la sua applicazione è stato ritenuto privo di interesse perché le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado e sfruttate al massimo.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e, in base al combinato con l'art. 1 comma 64 L.103/2017, ha aumentato la sanzione a euro 3.000 verso la Cassa delle ammende.

  • Legge n. 103/2017, art. 1, comma 64

    Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà nella determinazione della somma di euro 3.000.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 3, n. 3773/14.01.2022, Cariddi; Sez. 3, n. 7613/21.01.2022, Valori; Sez. 3, n. 45558/16.11.2022, Poste Italiane)

    Precedenti usati per confermare il principio che l'omessa presentazione della dichiarazione congiuntamente all'uso in F24 costituisce elemento idoneo a provare l'insussistenza dei crediti portati in compensazione; inoltre sottolineano che per qualificare un credito come inesistente occorre che manchi una situazione reale con elementi giustificativi apprezzabili.

Massime di principio

  • L'utilizzo in compensazione di crediti attraverso F24, se non accompagnato dalla dichiarazione in cui tali crediti dovrebbero essere indicati, può costituire prova idonea dell'inesistenza del credito ai fini dell'art. 10‑quater d.lgs. 74/2000.
  • Non si ha inversione dell'onere della prova: una volta fornita prova dell'elemento oggettivo (es. F24 e omissione della dichiarazione), grava sul ricorrente l'onere di allegare elementi che dimostrino l'effettiva esistenza del credito.
  • La distinzione tra "credito inesistente" e "credito non spettante" è rilevante: il primo presuppone l'assenza del presupposto costitutivo e l'impossibilità di rilevarne l'inesistenza tramite controlli automatizzati basati su dichiarazioni; il secondo è legato a errori o difformità che emergono dal confronto tra dichiarazione e documenti.
  • I controlli automatizzati/formali (artt. 36‑bis/36‑ter DPR 600/1973) si basano sulle dichiarazioni fiscali: la loro inefficacia trova causa nell'omessa presentazione delle stesse, e non esclude la configurabilità del reato quando mancano le dichiarazioni.
  • Motivi relativi alla valutazione della pena o alla valutazione delle attenuanti possono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse se il punto è già stato definitamente deciso in primo grado e non vi è profilo di novità o pregiudizio reale.
  • Il ricorso per cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle ammende; valutare attentamente le prospettive di successo prima di proporre il gravame.

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