Cassazione Penale, Ordinanza n. 36176/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la condanna dell'imputato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. I motivi dedotti erano tre: primo, ha contestato l'offensività in concreto della condotta; secondo, ha censurato l'eccessività del trattamento sanzionatorio; terzo, ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, il secondo manifestamente infondato perché la pena era prossima al minimo edittale ed adeguatamente motivata, e il terzo inammissibile perché nuovo, generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto.
Norme richiamate
norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna confermata in appello
la richiesta di particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inammissibile perché nuova, generica e non sorretta da specifiche deduzioni di fatto e di diritto
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata quando la pena irrogata è prossima al minimo edittale ed è sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può essere prospettata per la prima volta in cassazione se implica questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio; inoltre, essa deve essere supportata da argomentazioni puntuali in fatto e in diritto, non essendo sufficienti deduzioni generiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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