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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18839/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del perfezionamento della procedura di definizione agevolata ai sensi della normativa richiamata dagli atti di parte e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese. Non vi è stata pronuncia nel merito sui motivi di ricorso principale o incidentale.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un atto di recupero relativo a IVA, interessi e sanzioni, fondato sull'uso in compensazione orizzontale, nell'anno 2010, di crediti IVA in misura superiore al limite consentito, anche in relazione all'incorporazione di un'altra società. Secondo l'Ufficio, l'utilizzo del maggior credito aveva comportato il pagamento di minori imposte e giustificava una sanzione del 30%. La contribuente aveva impugnato l'atto contestando la debenza e comunque l'ammontare delle sanzioni; la CTP aveva ridotto la sanzione al 10%, ritenendola residuale per violazioni non specificamente sanzionate. La CTR aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della società, confermando la sanzione al 10%. In Cassazione l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un motivo; la società resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità risultava che la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata dei carichi e che il relativo importo era stato versato, con comunicazione di chiusura della posizione da parte dell'agente della riscossione. L'Avvocatura dello Stato chiedeva quindi la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016

    Richiamato come base della definizione agevolata dei carichi, cui la contribuente aveva aderito.

  • l. n. 225 del 2016

    Indicata come legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016.

  • art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/92

    Richiamato dall'Avvocatura per la richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese per cessazione della materia del contendere.

  • d.l. n. 148/2017

    Menziato nel documento dell'Agenzia quale riferimento alla regolare definizione dei ruoli controversi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulta che la pretesa tributaria oggetto della controversia è stata validamente definita in via agevolata e il debito è stato versato, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata del carico, la Corte non esamina i motivi di ricorso principali o incidentali e provvede alla compensazione delle spese se così richiesto o ritenuto opportuno.
  • La sopravvenuta definizione del rapporto tributario elimina l'interesse alla decisione sulla legittimità dell'atto impositivo o delle sanzioni contestate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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