Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2192/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. Il difensore ha dedotto vizi relativi ai gravi indizi di colpevolezza: contestata la qualificazione dei fatti come associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74) piuttosto che semplice concorso in singoli episodi di spaccio; si è censurato il ruolo attribuito a taluni soggetti (es. Tornincasa, Massimiani) come meramente fornitori e non sodali; si è sostenuta l'assenza dell'elemento organizzativo (mancanza di capacità finanziaria, di stipendio fisso, di base logistica stabile, di controllo di una piazza di spaccio, interscambiabilità dei ruoli). Inoltre si è chiesto il riconoscimento della fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 74 comma 6 e la riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73 comma 5, rilevando le modiche quantità delle dosi e la natura debitoria dei rifornimenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, richiamando elementi quali: l'utilizzo del negozio di alimentari della ricorrente come base logistica e schermo per lo spaccio; rapporti consolidati tra sodali, pusher e clienti; rifornimenti quasi quotidiani provenienti da due canali principali (Tornincasa e Massimiani); organizzazione con schema piramidale con la ricorrente al vertice che dirigeva l'attività, autorizzava vendite anche a credito, fissava prezzi e forniva telefoni/sim dedicati; distinzione di ruoli (custodia, preparazione delle dosi, cessione) e turni di reperibilità. Ha escluso la configurabilità dell'ipotesi di "associazione di lieve entità" (art. 74, comma 6) e della "lieve entità" del fatto (art. 73, comma 5), richiamando quantitativi significativi (sequestro di oltre 100 grammi e rifornimenti settimanali stimati non inferiori a 100 g, fino a 300 g in estate) e la continuità e sistematicità dell'attività. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    La Corte ricorda che la valutazione della "lieve entità" richiede una valutazione complessiva dei parametri indicati (quantitativi, modalità, mezzi, rete organizzativa, capacità di approvvigionamento e di diffusione); non può basarsi sul solo quantitativo per singola cessione quando la condotta si inserisce in un'attività non episodica.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    La fattispecie di associazione per delinquere finalizzata a reati di lieve entità (comma 6) si configura solo se i sodali hanno programmato esclusivamente fatti di lieve entità con modalità strutturali incompatibili con reati più gravi. La Corte ha ritenuto che l'attività concreta (quantitativi, continuità, organizzazione) fosse incompatibile con la fattispecie 'lieve'.

  • Art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale, conformemente alle proroghe successive.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sulla motivazione di provvedimenti cautelari è limitato a verificare che il giudice di merito abbia esposto ragioni giuridicamente significative e prive di illogicità manifeste; non si ammette il riconsiderare i fatti con una diversa valutazione probatoria.
  • Per qualificare un gruppo come "associazione" finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessaria una complessa organizzazione economica: è sufficiente una struttura anche rudimentale che garantisca supporto stabile e duraturo alle deliberazioni illecite (es. base logistica, forniture continuative, ripartizione stabile dei ruoli).
  • La configurabilità dell'ipotesi "di lieve entità" va valutata complessivamente sulla base di elementi quantitativi e qualitativi e sulla concreta capacità di azione e diffusione dell'organizzazione: quantità aggregate e continuità dei rifornimenti, presenza di una rete di clienti e modalità organizzative idonee a eludere i controlli ostano al riconoscimento della lieve entità.
  • Indicatori fattuali che rafforzano la qualificazione associativa e la gravità: uso di una struttura adibita allo spaccio (es. negozio), forniture continuative da canali dedicati, turni e compensi per pusher, telefoni/sim dedicati, gestione delle vendite (anche a credito) da parte di un vertice organizzativo, confezionamento sistematico delle dosi con pesi e prezzi prefissati.
  • In casi analoghi, la difesa che contesti la qualificazione associativa o chieda la lieve entità dovrebbe confrontarsi puntualmente con le specifiche argomentazioni del giudice di merito e fornire elementi nuovi o critiche mirate sui fatti e sulle fonti probatorie, non meri rilievi riconducibili a diversa valutazione dei medesimi elementi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.