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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6797/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) presunta violazione dell'art. 273 c.p.p. comma 1: si deduce che il Pubblico Ministero e il GIP avrebbero formulato congetture investigative che non integrerebbero i "gravi indizi" richiesti per la misura cautelare; (2) violazione dell'art. 274 comma 1 lett. c) e dell'art. 275 c.p.p.: censura per mancata e insufficiente motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato e alla scelta della misura custodiale, anche alla luce dell'incensuratezza dell'imputato e della distanza temporale tra i fatti e l'applicazione della misura, con richiesta di revoca o di misura meno afflittiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, dopo il rinvio a giudizio, il tribunale della libertà sia limitato a verificare esigenze cautelari e adeguatezza della misura e non possa riesaminare la sussistenza dei gravi indizi, riservata al giudizio di merito; l'appello cautelare è ammissibile solo se fondato su fatti nuovi idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o le esigenze cautelari. Il tribunale del riesame ha correttamente valutato l'assenza di elementi di novità e la genericità delle deduzioni difensive; inoltre il decorso del tempo non è, di per sé, sufficiente a escludere le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p. comma 1

    La norma disciplina la necessità dei "gravi indizi" per misure cautelari. La Corte ha ritenuto che la verifica della loro sussistenza, dopo il rinvio a giudizio, non spetti al tribunale della libertà in appello cautelare, salvo fatti nuovi.

  • art. 274 c.p.p. comma 1 lett. c)

    Prevede il pericolo di reiterazione quale esigenza cautelare per la custodia personale. La Corte ha censurato la mancata specifica motivazione circa l'attuale e concreto pericolo di reiterazione, ma ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame generale senza fatti nuovi.

  • art. 275 c.p.p.

    Disciplina i criteri per la scelta della misura cautelare e contiene presunzioni che limitano il sindacato del tribunale della libertà dopo il rinvio a giudizio (in particolare la riduzione di poteri quando alcune esigenze sono "presunte"). La Corte ha richiamato il vincolo interpretativo che restringe il controllo in sede di appello cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di sostenere le spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile. Sulla base di tale norma la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha applicato tale principio ritenendo però assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Cassazione citata (es. Sez. 1 n. 3277/1995 e altre)

    Giurisprudenza consolidata richiamata per precisare i limiti del sindacato del tribunale del riesame: l'appello cautelare richiede fatti nuovi e non può mirare al mero riesame della sussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari già valutate.

Massime di principio

  • Dopo il rinvio a giudizio, il riesame in sede cautelare è limitato: non è consentito riesaminare la sussistenza dei "gravi indizi" se non sono prodotti fatti nuovi rilevanti.
  • L'appello contro un provvedimento di revoca/sostituzione della misura richiede la proposizione di elementi nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o le esigenze cautelari; deduzioni generiche o la semplice richiesta di una valutazione alternativa sono inammissibili.
  • Il decorso del tempo dall'applicazione della misura non è di per sé sufficiente per ritenere venute meno le esigenze cautelari: va valutato insieme ad altri elementi concreti che dimostrino il mutamento della situazione.
  • Le censure sulla mancata motivazione devono essere specifiche: occorre evidenziare quale elemento concreto renda insussistenti le esigenze cautelari o giustifichi misura meno afflittiva.
  • In caso di ricorso inammissibile, è possibile la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; pertanto è prudente valutare la fondatezza della doglianza e produrre nuovi elementi probatori prima di ricorrere.

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