Cassazione Penale, Sentenza n. 6797/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) presunta violazione dell'art. 273 c.p.p. comma 1: si deduce che il Pubblico Ministero e il GIP avrebbero formulato congetture investigative che non integrerebbero i "gravi indizi" richiesti per la misura cautelare; (2) violazione dell'art. 274 comma 1 lett. c) e dell'art. 275 c.p.p.: censura per mancata e insufficiente motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato e alla scelta della misura custodiale, anche alla luce dell'incensuratezza dell'imputato e della distanza temporale tra i fatti e l'applicazione della misura, con richiesta di revoca o di misura meno afflittiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, dopo il rinvio a giudizio, il tribunale della libertà sia limitato a verificare esigenze cautelari e adeguatezza della misura e non possa riesaminare la sussistenza dei gravi indizi, riservata al giudizio di merito; l'appello cautelare è ammissibile solo se fondato su fatti nuovi idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o le esigenze cautelari. Il tribunale del riesame ha correttamente valutato l'assenza di elementi di novità e la genericità delle deduzioni difensive; inoltre il decorso del tempo non è, di per sé, sufficiente a escludere le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma disciplina la necessità dei "gravi indizi" per misure cautelari. La Corte ha ritenuto che la verifica della loro sussistenza, dopo il rinvio a giudizio, non spetti al tribunale della libertà in appello cautelare, salvo fatti nuovi.
art. 274 c.p.p. comma 1 lett. c)
Prevede il pericolo di reiterazione quale esigenza cautelare per la custodia personale. La Corte ha censurato la mancata specifica motivazione circa l'attuale e concreto pericolo di reiterazione, ma ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame generale senza fatti nuovi.
Disciplina i criteri per la scelta della misura cautelare e contiene presunzioni che limitano il sindacato del tribunale della libertà dopo il rinvio a giudizio (in particolare la riduzione di poteri quando alcune esigenze sono "presunte"). La Corte ha richiamato il vincolo interpretativo che restringe il controllo in sede di appello cautelare.
Prevede l'obbligo di sostenere le spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile. Sulla base di tale norma la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha applicato tale principio ritenendo però assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Cassazione citata (es. Sez. 1 n. 3277/1995 e altre)
Giurisprudenza consolidata richiamata per precisare i limiti del sindacato del tribunale del riesame: l'appello cautelare richiede fatti nuovi e non può mirare al mero riesame della sussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari già valutate.
Massime di principio
- Dopo il rinvio a giudizio, il riesame in sede cautelare è limitato: non è consentito riesaminare la sussistenza dei "gravi indizi" se non sono prodotti fatti nuovi rilevanti.
- L'appello contro un provvedimento di revoca/sostituzione della misura richiede la proposizione di elementi nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o le esigenze cautelari; deduzioni generiche o la semplice richiesta di una valutazione alternativa sono inammissibili.
- Il decorso del tempo dall'applicazione della misura non è di per sé sufficiente per ritenere venute meno le esigenze cautelari: va valutato insieme ad altri elementi concreti che dimostrino il mutamento della situazione.
- Le censure sulla mancata motivazione devono essere specifiche: occorre evidenziare quale elemento concreto renda insussistenti le esigenze cautelari o giustifichi misura meno afflittiva.
- In caso di ricorso inammissibile, è possibile la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; pertanto è prudente valutare la fondatezza della doglianza e produrre nuovi elementi probatori prima di ricorrere.
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