Cassazione Penale, Ordinanza n. 32973/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna per evasione pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che l'aveva condannata per evasione, deducendo il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e altri reati già giudicati in un diverso processo definito con sentenza irrevocabile. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano inammissibili perché, da un lato, riproducevano motivi già adeguatamente esaminati dai giudici di merito e, dall'altro, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna in appello, cioè evasione
richiamato implicitamente dal motivo di ricorso sulla continuazione tra reati già giudicati e il fatto oggetto del processo
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del mancato riconoscimento della continuazione tra reati può essere scrutinata in cassazione solo se il motivo è specifico e argomentato in relazione alla motivazione della decisione impugnata; doglianze generiche o meramente reiterative non superano il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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