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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12813/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato per fatti commessi a Perugia il 20 ottobre 2015. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi. Con i primi due si deduceva, formalmente ai sensi del vizio di violazione di legge e di motivazione, che mancasse la prova del fatto e che non fossero integrati gli elementi costitutivi del reato di esercizio abusivo della professione di infermiere, contestando quindi la sussistenza del reato di cui all'art. 348 c.p. In sostanza, i motivi chiedevano una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito. Con il terzo motivo si eccepiva l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B, relativo all'uso di certificato contraffatto; la difesa sosteneva che il reato fosse già prescritto al momento della decisione di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentiti in sede di legittimità i primi due motivi, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e non corredati da specifiche allegazioni di travisamenti decisivi della prova, né da macroscopiche illogicità della motivazione. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che, secondo la sentenza impugnata, il reato di cui al capo B si era consumato nel 2015 e si era prescritto solo il 20 aprile 2023, dunque dopo la pronuncia di appello del 14 aprile 2023; inoltre, in presenza di motivi inammissibili, la sopravvenuta prescrizione è irrilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata esclusa la liquidazione delle spese in favore della parte civile, perché in giudizio camerale non partecipato la parte civile aveva chiesto solo l'inammissibilità o il rigetto senza apportare un contributo specifico alla confutazione dei motivi.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.

    Richiamato per il reato di esercizio abusivo di una professione, contestato quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi e alla prova del fatto.

  • art. 477 c.p.

    Richiamato per la falsità materiale commessa dal privato, in concorso con il reato di cui all'art. 482 c.p., nel capo B.

  • art. 482 c.p.

    Richiamato quale norma relativa all'uso di atto falso o alla falsità commessa dal privato, contestata nel capo B.

  • art. 1 d.M. 14 settembre 1994, n. 739

    Invocato dalla difesa a sostegno della tesi secondo cui mancavano i presupposti per ritenere integrato l'esercizio abusivo della professione di infermiere.

  • artt. 8 e 10 d.lgs. n. 233 del 1946

    Invocati dalla difesa nel contestare la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione di infermiere.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre una rivalutazione del merito e delle prove, quando i giudici di merito abbiano già reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica; occorre invece dedurre specifici travisamenti della prova decisivi e idonei a incrinare l'impianto argomentativo della decisione impugnata.
  • La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non rileva quando il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile, poiché l'inammissibilità impedisce il formarsi di un valido giudizio di impugnazione utile a far valere la causa estintiva sopravvenuta.
  • Nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese di legittimità se non ha fornito un contributo specifico e concreto alla decisione, limitandosi a chiedere la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
  • Quando la censura di violazione di legge o vizio di motivazione si traduce in contestazione delle risultanze probatorie e della ricostruzione del fatto, la doglianza è inammissibile se non individua un errore decisivo e manifesto della motivazione o un travisamento evidenziabile ictu oculi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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