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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10173/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasceva in un complesso giudizio successorio e divisorio relativo ai beni già sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito della successione di un de cuius. La Corte d'appello, con sentenza non definitiva, aveva accertato la falsità di un testamento con cui una coniuge era stata istituita erede universale; da ciò aveva fatto discendere l'inesistenza del diritto cautelato e l'inefficacia del sequestro giudiziario, con cessazione della custodia e rimessione al tribunale dei provvedimenti conseguenti. Il tribunale, in sede di esecuzione della declaratoria di inefficacia ex art. 669 nonies c.p.c., aveva ordinato il ripristino della situazione precedente mediante consegna dei beni oggetto di custodia alla comunione ereditaria, ma aveva rigettato altre domande non meramente ripristinatorie, come quelle relative a rendiconto, spese di custodia, locazioni e restituzioni di somme. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello avverso tale ordinanza, qualificandola come provvedimento reso ai sensi dell'art. 669 nonies, comma 3, c.p.c. e quindi reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c., non appellabile. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more hanno rinunciato al ricorso perché sopravvenuta una sentenza definitiva di divisione ereditaria aveva ormai definito i rapporti tra coeredi, facendo venir meno l'interesse all'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando il ricorso estinto/inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha compensato integralmente le spese di lite, richiamando la parziale novità delle questioni giuridiche trattate. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di ipotesi assimilabile alla rinuncia e quindi non rientrante nei casi tipici di tale previsione.

Norme richiamate

  • art. 669 nonies c.p.c.

    La declaratoria di inesistenza del diritto cautelato comporta l'inefficacia immediata della misura cautelare; i provvedimenti conseguenti all'inefficacia e alla cessazione della cautela sono adottati secondo il rito semplificato previsto dalla norma.

  • art. 669 terdecies c.p.c.

    Il provvedimento reso in sede di definizione dei conseguenti effetti della cautela è stato ricondotto all'ambito del reclamo cautelare, non dell'appello.

  • art. 1100 c.c.

    In presenza di comunione ereditaria, la gestione e amministrazione dei beni comuni, nonché i rapporti patrimoniali connessi, spettano agli organi della comunione e alle regole della comunione stessa.

  • art. 1224 c.c.

    La richiesta di interessi sulle somme versate alla custodia era stata formulata in relazione alla restituzione di importi, ma non è stata accolta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo unificato non si applica nelle ipotesi assimilabili alla rinuncia al ricorso, essendo norma di stretta interpretazione e riferita ai soli casi tipici.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, sopravviene una decisione definitiva che definisce integralmente i rapporti controversi e viene meno l'interesse all'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato estinto o comunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è assimilabile, quanto agli effetti, alla sopravvenuta carenza di interesse; in tale evenienza non opera l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso respinto, perché la disposizione ha natura eccezionale e si applica solo ai casi tipici.
  • In tema di sequestro giudiziario, la declaratoria di inesistenza del diritto cautelato determina l'inefficacia della misura e consente soltanto provvedimenti consequenziali di ripristino, da adottarsi nel quadro del procedimento previsto dall'art. 669 nonies c.p.c.
  • I provvedimenti resi all'esito della fase conseguente alla cessazione o inefficacia della misura cautelare, quando ricadono nel meccanismo dell'art. 669 nonies c.p.c., sono soggetti a reclamo cautelare e non ad appello ordinario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicatoDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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