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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15524/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 17/12/2024 del Tribunale di Napoli deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 656 e 657 c.p.p. La doglianza, per come emerge dal testo, riguarda il mancato riconoscimento della sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve: il ricorrente contestava la decisione che aveva escluso l'operatività del beneficio/sospensione, assumendo che dovesse applicarsi nonostante la sua attuale condizione detentiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve ex art. 656, comma 5, c.p.p. non opera quando il condannato, al momento dell'esecuzione di quella pena, si trovi già detenuto in carcere per l'espiazione di altro titolo. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 c.p.p.

    la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva breve non opera se il condannato è già detenuto in carcere per altro titolo al momento dell'esecuzione della pena.

  • art. 657 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 656 c.p.p. come parametro della censura, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva breve prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p. presuppone che il condannato non sia già ristretto in carcere per l'espiazione di altro titolo.
  • Quando il ricorrente censura un provvedimento con doglianze manifestamente infondate rispetto a un orientamento di legittimità consolidato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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