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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03993/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo due censure: in primo luogo, ha contestato la sussistenza del dolo del reato di evasione, sostenendo in sostanza che mancasse l'elemento soggettivo richiesto; in secondo luogo, ha lamentato l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano doglianze già esaminate e disattese in appello con argomentazioni giuridicamente corrette.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sul dolo del reato di evasione, precisando che si tratta di dolo generico, integrato dalla consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione, senza che rilevino i motivi della condotta o la volontà di sottrarsi definitivamente alla misura. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione con cui era stata esclusa la particolare tenuità del fatto, in ragione delle modalità della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Il reato di evasione richiede dolo generico, consistente nella consapevole violazione del divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione; non rilevano i motivi della condotta né l'intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di modalità della condotta ritenute ostative dal giudice di merito, con motivazione logica e congrua.

Massime di principio

  • Nel reato di evasione il dolo è generico e si esaurisce nella cosciente e volontaria violazione della prescrizione di non allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione.
  • Ai fini della configurabilità dell'evasione non è necessario accertare un proposito di definitiva sottrazione alla misura, né assumono rilievo i motivi personali che hanno spinto l'agente a violare il divieto.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito valorizzi, con motivazione non illogica, le concrete modalità della condotta come ostative al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre doglianze già valutate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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