Cassazione Civile, Ordinanza n. 17336/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore di condominio)
La controversia
Un ex amministratore di condominio otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un condòmino per il pagamento della quota parte di un debito condominiale riferito ad anticipazioni da lui asseritamente effettuate per spese ordinarie e straordinarie. Il condòmino proponeva opposizione eccependo la prescrizione del credito e contestando che il verbale assembleare richiamato potesse valere come riconoscimento di debito, sia perché privo di specifiche indicazioni sulle poste e sulla documentazione giustificativa, sia perché non veniva dimostrata la concreta misura della sua quota. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo ritenendo il credito prescritto e non provato; la Corte d’appello, invece, accoglieva parzialmente l’impugnazione del creditore e riconosceva una somma inferiore, ritenendo che i verbali assembleari del 1991 e del 1999 esprimessero la volontà dei condòmini di riconoscere il debito verso l’ex amministratore e che tale riconoscimento avesse interrotto la prescrizione. In cassazione il condòmino deduceva, con due motivi, violazione dell’art. 2943 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto interrotta la prescrizione per effetto di una mera illustrazione verbale del credito in assemblea, nonché violazione degli artt. 1988, 1137 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per avere attribuito natura ricognitiva alla delibera assembleare del 23 giugno 1991, con conseguente inversione dell’onere della prova e mancata dimostrazione delle anticipazioni e della quota dovuta dal singolo condòmino.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello non aveva fondato la decisione su una generica illustrazione orale del credito, ma sul riconoscimento del debito espresso dai singoli condòmini nel verbale assembleare del 15 giugno 1999, dopo che l’amministratore aveva illustrato le richieste del creditore. Tale riconoscimento, qualificato come atto giuridico in senso stretto, non richiede una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente la consapevolezza dell’esistenza del debito e la volontarietà dell’atto, ed è idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva contestato la quota di debito posta a suo carico rispetto al credito complessivo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell’intimato; è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura del ricorrente è stata reputata infondata perché la Corte d’appello non ha applicato questa norma nel senso prospettato dal ricorrente; il punto decisivo era il riconoscimento del debito in assemblea, non una mera illustrazione orale del credito.
Il riconoscimento dell'altrui diritto, anche implicito e risultante da un verbale assembleare, interrompe la prescrizione.
Richiamato dal ricorrente per contestare la natura ricognitiva della delibera; la Corte non ne ha fatto applicazione esplicita, ritenendo decisivo il diverso profilo del riconoscimento del debito come atto non negoziale.
Richiamato dal ricorrente; la Corte valorizza comunque l’efficacia vincolante della volontà assembleare non impugnata nei confronti dei condòmini, senza sviluppare ulteriormente la norma.
Richiamato dal ricorrente per dedurre un’erronea inversione dell’onere della prova; la censura è stata respinta perché non coglieva la ratio della decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il riconoscimento dell’altrui diritto, rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione, non ha natura negoziale ma è un atto giuridico in senso stretto: non richiede una formale dichiarazione di debito, essendo sufficiente una manifestazione, anche implicita, della consapevolezza dell’esistenza del credito e della volontarietà del comportamento.
- Un verbale assembleare condominiale può integrare riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione quando dal suo contenuto emerga la volontà dei partecipanti di far propria la pretesa creditoria, purché la censura in cassazione si misuri effettivamente con tale ratio decidendi.
- La deduzione di violazione di legge è infondata se il ricorrente contesta una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a base della sentenza impugnata e non attinge il fondamento giuridico effettivo della decisione.
- In una controversia di recupero di somme anticipate nell’interesse del condominio, la contestazione della prescrizione può essere superata da atti di riconoscimento del debito intervenuti successivamente, mentre la mancata specifica contestazione della quota imputata al singolo condomino può rafforzare la pretesa creditoria.
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