Cassazione Penale, Ordinanza n. 36163/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Catania del 15 ottobre 2025, deducendo con un unico motivo vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata era stata emessa a seguito di concordato in appello. Il testo non indica il reato contestato né la pena irrogata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattandolo de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché il motivo attiene alla motivazione sulla determinazione della pena e non è consentito contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, salvo che la censura riguardi l’illegalità della pena. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando una condizione di assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge
La disposizione consente la trattazione de plano del ricorso quando l’impugnazione è inammissibile perché proposta per motivi non consentiti.
non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva
Nel ricorso per cassazione contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello non sono proponibili censure sulla determinazione della pena, salvo che ne contestino l’illegalità.
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende presuppone che l’inammissibilità sia riferibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello non sono deducibili in cassazione vizi relativi alla determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità; la natura consensualistica e la funzione deflattiva dell’istituto precludono tali censure.
- L’inammissibilità per proposizione di motivi non consentiti può essere dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- All’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e, quando l’impugnazione sia stata proposta in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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