Cassazione Penale, Sentenza n. 37886/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di condanna per i reati di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito, contestando l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto) e delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva che la difesa aveva prodotto molteplici elementi significativi idonei a far applicare tali istituti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni corrette (si rinvia alle pagg. 11-12 della sentenza impugnata, dove si espone la ragione dell'inapplicabilità della causa di non punibilità per tenuità e l'insussistenza di elementi per le attenuanti generiche). Non essendo allegati specifici travisamenti delle emergenze processuali, non è stata autorizzata una rivalutazione della prova. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inapplicabile nel caso concreto: la Corte ha valutato che non ricorrevano gli elementi che attestino l'esiguità del fatto e la ridotta offensività tali da escludere la punibilità, anche alla luce dell'aggravazione della condotta (furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito).
Massime di principio
- Le richieste di riconoscimento della non punibilità per tenuità ex art. 131-bis richiedono la dimostrazione puntuale dell'esiguità del fatto e della ridotta offensività; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le circostanze attenuanti generiche devono essere motivate con elementi concreti che evidenzino una diminuita responsabilità o la particolare situazione personale; perizie, elementi documentali o circostanze fattuali specifiche aumentano le probabilità di riconoscimento.
- In sede di legittimità il ricorso che si limiti a ripetere censure già prese in considerazione dal giudice di merito senza indicare travisamenti specifici della prova è spesso dichiarato inammissibile.
- Per ottenere una rivalutazione della prova in appello o in cassazione è necessario allegare e provare errori specifici di valutazione o travisamento probatorio, non una semplice diversa interpretazione del materiale probatorio.
- La condanna alle spese processuali e l'ammenda alla Cassa delle ammende sono conseguenze possibili per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; è quindi importante valutare la fondatezza e la novità delle censure prima di proporre impugnazioni.
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