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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15822/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da un’espropriazione presso terzi sospesa e poi riassunta dopo la definizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice dell’esecuzione emise ordinanza di assegnazione in favore della creditrice. I debitori proposero opposizione, deducendo: l’assenza di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria; la perdita di capacità processuale della banca originaria per sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa; l’improcedibilità dell’esecuzione per le procedure concorsuali aperte anche nei confronti dei terzi pignorati. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò l’ordinanza, ritenendo che la riassunzione fosse stata effettuata da soggetto non titolare del credito. La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello della società cessionaria/procuratrice, ritenendo che l’ordinanza di assegnazione fosse impugnabile solo con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e che la sentenza resa su tale opposizione non fosse appellabile ex art. 618 c.p.c. La ricorrente in Cassazione dedusse: 1) violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., sostenendo che l’impugnazione dei debitori dovesse essere qualificata anche come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché diretta a paralizzare l’azione esecutiva; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciare sui motivi di gravame limitandosi a dichiararne l’inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi e ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’appello. Ha affermato che l’identificazione del mezzo di impugnazione si effettua secondo il principio dell’apparenza, in base alla qualificazione data dal giudice nel provvedimento, con potere del giudice ad quem di autonomamente riqualificare la domanda anche ai fini dell’ammissibilità. Ha inoltre ribadito che contro l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. l’opposizione agli atti esecutivi è l’unico rimedio per contestare i vizi formali del provvedimento o degli atti precedenti, mentre l’opposizione all’esecuzione è esperibile solo per contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata fintanto che l’esecuzione è in corso, non dopo la chiusura del processo con l’assegnazione. Poiché il Tribunale aveva qualificato l’impugnazione come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza di primo grado era non appellabile; conseguentemente era corretta la declaratoria di inammissibilità dell’appello e non vi era omessa pronuncia sui motivi di gravame, preclusi dall’inammissibilità stessa. Il ricorso per cassazione è stato quindi dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    L’ordinanza di assegnazione nell’espropriazione presso terzi chiude il processo esecutivo e, se contestata per vizi formali, è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 617 c.p.c.

    È il rimedio esclusivo per far valere i vizi formali dell’ordinanza di assegnazione o degli atti esecutivi che la precedono; la sentenza resa su tale opposizione è non appellabile.

  • art. 618 c.p.c.

    Le sentenze pronunciate sull’opposizione agli atti esecutivi non sono appellabili.

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione serve a contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, ma non è proponibile contro l’ordinanza di assegnazione quando il processo esecutivo è già concluso.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omissione di pronuncia quando il giudice dichiara inammissibile l’impugnazione e ciò preclude l’esame dei motivi di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    Richiamato per escludere la conversione dell’appello in ricorso per cassazione, data la diversità strutturale del mezzo di impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione contro un provvedimento giurisdizionale opera il principio dell’apparenza: rileva la qualificazione giuridica attribuita dal giudice nel provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza, fermo restando il potere del giudice dell’impugnazione di procedere a riqualificazione autonoma.
  • Contro l’ordinanza di assegnazione nell’espropriazione presso terzi, le doglianze relative a vizi formali del provvedimento o degli atti antecedenti vanno fatte valere con opposizione agli atti esecutivi; la contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata richiede invece l’opposizione all’esecuzione, ma solo finché il processo esecutivo è in corso.
  • Una volta che l’espropriazione presso terzi si sia conclusa con l’ordinanza di assegnazione, l’opposizione all’esecuzione non è più esperibile contro tale ordinanza, perché il processo esecutivo è ormai esaurito.
  • Se una sentenza è resa su opposizione agli atti esecutivi, la previsione di non appellabilità rende inammissibile l’appello; in tale ipotesi non può configurarsi omessa pronuncia sui motivi di gravame, perché la declaratoria di inammissibilità ne impedisce l’esame.
  • La conversione dell’appello in ricorso per cassazione non è consentita quando l’impugnazione sia stata proposta con uno strumento processuale radicalmente diverso e inidoneo a costituire un valido rapporto processuale, specie in presenza di mezzi di impugnazione a critica vincolata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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