Cassazione Penale, Sentenza n. 23188/2026 del 23/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del G.U.P. che, su richiesta concorde delle parti e dopo aver riconosciuto il vincolo della continuazione con una precedente condanna, ha determinato la pena unica complessiva in anni due di reclusione (pena entro il limite biennale previsto per il patteggiamento) ma ha comunque confermato l'applicazione di pene accessorie fallimentari non contemplate nell'accordo di patteggiamento. Il motivo deduceva la erronea applicazione degli artt. 444, 445 comma 1 e 448 comma 2-bis c.p.p., poiché l'art. 445 c.1 esclude l'operatività delle pene accessorie qualora la pena concordata sia contenuta nel limite di due anni di reclusione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, ordinandone l'eliminazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se la pena finale concordata mediante patteggiamento è pari o inferiore a due anni, non possono essere applicate le pene accessorie obbligatorie previste dalla legge; ha altresì precisato che l'art. 216 della legge fallimentare non prevale sull'art. 445 c.p.p. né rientra nelle eccezioni previste dall'art. 445 c.1-ter.
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento: richiamata come parte del quadro normativo del rito concordato; la Corte ha rilevato che l'accordo di cui all'art. 444 produce l'effetto di limitare il sindacato sulle sanzioni accessorie quando ricorrono i presupposti dell'art. 445.
art. 445 cod. proc. pen. comma 1
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Principale norma decisiva: stabilisce che, nel patteggiamento con pena non superiore a due anni di reclusione, non si applicano le pene accessorie. La Corte ha affermato che il limite biennale si riferisce alla pena unica complessiva in caso di più reati con continuazione.
art. 448 cod. proc. pen. comma 2-bis
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di impugnazione (riguarda gli effetti e i limiti del patteggiamento); la Corte ha ritenuto che l'applicazione delle pene accessorie in contrasto con l'art. 445 costituisce errore di diritto.
art. 216 legge fallimentare
Prevede pene accessorie nel settore fallimentare. La Corte ha stabilito che tale disposizione non è norma speciale prevalente rispetto all'art. 445 c.p.p. e quindi non esclude l'applicazione del divieto di accessorie quando opera il limite biennale del patteggiamento.
art. 219 legge fallimentare commi 1 e 2
art. 219, commi 1 e 2, legge fallimentare
Riferito in motivazione come norma che configura l'aggravante di cui al reato di bancarotta fraudolenta; incide sulla pena edittale ma non altera il principio di esclusione delle pene accessorie previsto dall'art. 445 c.p.p. quando la pena finale è entro i due anni.
art. 12 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74
art. 12 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Prevede specifiche sanzioni accessorie per reati tributari; la Corte ha chiarito che tali accessorie rientrano nell'ambito delle pene escluse dall'art. 445 quando ricorre il limite dei due anni nel patteggiamento.
art. 1 comma 4 lett. e) legge 9 gennaio 2019 n. 3 (introduzione art. 445 comma 1-ter)
art. 1, comma 4, lett. e), legge 9 gennaio 2019, n. 3 (introduzione art. 445 c.1-ter)
Richiamata per escludere che la nuova disposizione (1-ter) potesse essere invocata come eccezione nel caso concreto; la Corte ha ritenuto che le eccezioni previste non si applicavano alla fattispecie in esame.
Massime di principio
- Se il patteggiamento porta a una pena detentiva non superiore a due anni, non possono essere applicate pene accessorie obbligatorie: il divieto riguarda la pena unica complessiva anche quando più reati sono unificati per continuità.
- La circostanza che un reato sia disciplinato da una norma speciale che prevede accessori (es. legge fallimentare o norme tributarie) non prevale automaticamente sull'art. 445 c.p.p.; va verificato se ricorre il limite biennale imposto dal patteggiamento.
- In presenza di più reati collegati dalla continuazione, il riferimento al limite dei due anni va fatto alla pena unica complessiva risultante dall'aggregazione (non al singolo titolo di reato).
- Se il giudice applica pene accessorie in contrasto con il principio dell'art. 445 c.p.p. per un patteggiamento entro il biennio, la decisione può essere annullata (anche senza rinvio) limitatamente alle accessorie illegittimamente inflitte.
- Le modifiche normative successive (es. art. 445 c.1-ter introdotto nel 2019) possono prevedere eccezioni, ma vanno interpretate restrittivamente e verificate caso per caso; non sempre autorizzano l'applicazione delle accessorie quando opera il limite biennale.
- In casi simili la difesa dovrebbe sollevare specifica questione sull'operatività o meno delle pene accessorie al momento della ratifica dell'accordo, controllando la pena unica complessiva dopo eventuali ricongiungimenti/continuazioni.
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