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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34881/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito della prescrizione dei singoli reati, ma si arresta al rilievo processuale dell'inammissibilità della doglianza proposta in sede rescissoria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli in sede rescissoria deducendo, per la prima volta davanti al giudice di rinvio, che la precedente sentenza rescindente della Cassazione avrebbe errato nel ritenere estinti per prescrizione soltanto alcuni dei reati contestati. In particolare, ha sostenuto che dovevano considerarsi prescritti anche i reati commessi il 12 aprile 2010 e il 1 luglio 2010, perché la Suprema Corte avrebbe sbagliato nel calcolo del periodo di sospensione del termine prescrizionale. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale censura non fosse proponibile in questa sede, sia perché introdotta senza adeguata allegazione, sia perché, ove si volesse denunciare un errore materiale o di fatto della precedente decisione, avrebbe dovuto proporsi ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il rimedio straordinario è lo strumento processuale da utilizzare per denunciare un errore materiale o di fatto della sentenza di Cassazione; non può essere surrogato con un motivo di ricorso proposto in sede di rinvio/rescissoria.

Massime di principio

  • Le questioni relative a un supposto errore materiale o di fatto contenuto nella sentenza rescindente della Cassazione non sono deducibili per la prima volta davanti al giudice di rinvio, ma devono essere fatte valere con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
  • Un motivo di ricorso che introduca una diversa ricostruzione del calcolo della prescrizione, senza essere stato ritualmente e previamente dedotto nel modo consentito dall'ordinamento, è inammissibile.
  • La sede rescissoria non può essere utilizzata per riaprire questioni già definite dalla sentenza rescindente, salvo i rimedi specificamente previsti per correggere errori materiali o di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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