Cassazione Civile, Ordinanza n. 01592/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che il dispositivo dell'ordinanza n. 16803/2023 fosse corretto mediante l'aggiunta, dopo le parole "spese generali", dell'inciso "con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta". La Corte ha inoltre affermato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La parte privata ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 16803/2023, deducendo che nel dispositivo non era stata inserita la statuizione di distrazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari che l'avevano espressamente richiesta nel ricorso originario. Dalla decisione emerge che, nel giudizio definito dall'ordinanza da correggere, era stata chiesta la distrazione delle spese del procedimento monitorio in favore di un difensore e la distrazione delle spese del procedimento di opposizione in favore dell'altro difensore, con non opposizione e rinuncia del primo alla distrazione richiesta per il secondo. L'istanza mirava quindi a rettificare il dispositivo per renderlo conforme a quanto effettivamente domandato e risultante dagli atti.
Norme richiamate
sono richiamati implicitamente come base del procedimento di correzione dell'errore materiale; la Corte accoglie la correzione quando il dispositivo non riflette quanto risultante dagli atti e dalla richiesta originaria.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento di legittimità può essere corretto quando la difformità rispetto a quanto richiesto e risultante dagli atti è meramente formale e non implica una rivalutazione del decisum.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, se richiesta nel ricorso e non contestata nei limiti indicati dagli atti, deve essere recepita nel dispositivo; la sua omissione integra un errore materiale emendabile.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede sulle spese, quando la Corte ritiene di non dover porre un nuovo carico accessorio a carico delle parti.
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