Cassazione Penale, Ordinanza n. 06874/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo di impugnazione e la mancanza di specificità necessaria a contestare la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16 maggio 2024, deducendo un solo motivo: vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. La censura è stata ritenuta estremamente generica, perché non indicava quali elementi della motivazione di merito fossero erronei o illogici, e quindi non consentiva al giudice di legittimità di individuare i rilievi specifici e di esercitare il controllo richiesto. La Corte ha evidenziato che il provvedimento impugnato era sorretto da motivazione adeguata e congrua e che il ricorso non rispettava i requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico i motivi e gli elementi di censura; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile, perché impedisce al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione le doglianze e di svolgere il controllo di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a denunciare un vizio di motivazione senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e senza indicare puntualmente gli aspetti censurati è generico e quindi inammissibile.
- Il requisito di specificità dell'impugnazione impone che le doglianze siano formulate in modo da consentire al giudice di legittimità di comprendere esattamente l'oggetto della censura e di svolgere il proprio sindacato.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione ritenuta adeguata e congrua, non è sufficiente una contestazione meramente assertiva o esplorativa per ottenere il vaglio della Cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla declaratoria processuale, la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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