Ordinanza n. 78/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale che ha dichiarato improcedibile la richiesta di rimodulazione degli orari di accosto nel porto di Positano, nonché, ove occorra, l'avviso regionale disciplinante la procedura di interpello
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota regionale che ha dichiarato improcedibile la propria richiesta di rimodulazione degli orari di accosto già autorizzati nel porto di Positano, deducendo l'illegittimità dell'esclusione della richiesta dalla procedura di interpello prevista dal decreto dirigenziale regionale n. 131 del 30 dicembre 2024. È stata chiesta, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati gli ulteriori motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il decreto dirigenziale n. 131 del 30 dicembre 2024 consentisse, per il porto interessato, la presentazione di istanze relative soltanto a orari compresi nelle fasce mattutine e serali rispettivamente antecedenti e successive agli orari previsti dal vigente quadro orario degli accosti. Poiché l'istanza della ricorrente riguardava orari non compresi nelle fasce previste, la domanda cautelare non è stata ritenuta meritevole di favorevole apprezzamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l'ha respinta ritenendo non favorevole il giudizio cautelare alla luce della disciplina applicabile agli orari di accosto.
Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 131 del 30 dicembre 2024
presentazione di istanze “su orari compresi nelle fasce orarie mattutine e serali, rispettivamente antecedenti e successive a quelle riportate nel vigente quadro orario degli accosti”
L'avviso delimita l'ammissibilità delle istanze di rimodulazione agli orari ricompresi nelle fasce mattutine e serali antecedenti o successive agli orari già previsti; una richiesta relativa a orari estranei a tali fasce non può fondare una favorevole valutazione cautelare.
Massime di principio
- In una procedura amministrativa disciplinata da un avviso, la domanda cautelare contro il diniego o la declaratoria di improcedibilità di un'istanza non può essere favorevolmente valutata quando l'istanza risulti presentata al di fuori dei limiti oggettivi fissati dall'avviso stesso.
- Quando l'avviso consente la presentazione di istanze soltanto per orari compresi in determinate fasce antecedenti o successive agli orari già autorizzati, la richiesta relativa a orari esterni a tali fasce non rientra nell'ambito applicativo della procedura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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