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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12991/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Torino aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino nei confronti dell'imputato per violazioni degli artt. 10 e 5 del d.lgs. 74/2000, con pena di due anni di reclusione. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva la mancanza o apparenza della motivazione e l'errata valutazione delle prove, sostenendo che la sentenza impugnata non contenesse una concisa esposizione del fatto, delle ragioni della decisione e l'indicazione delle prove acquisite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su una doglianza non sufficientemente specifica e priva di puntuali riferimenti alla sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che le censure erano smentite dalla lettura della decisione di merito, la quale avrebbe invece ripercorso i fatti, esposto i motivi di impugnazione e reso una motivazione puntuale e congrua, con tutti gli elementi richiesti dall'art. 546 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre la fattispecie concreta.

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma incriminatrice richiamata quale ulteriore base della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre la fattispecie concreta.

  • art. 546 c.p.p.

    La sentenza di merito è stata ritenuta conforme ai requisiti di contenuto motivazionale, poiché contiene concisa esposizione del fatto, delle ragioni della decisione e indicazione delle prove acquisite.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è dovuta se la parte non ha proposto il ricorso versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione in modo generico, senza indicare specificamente gli snodi della sentenza impugnata che si assumono erronei o carenti.
  • La censura sulla mancanza di motivazione non può risolversi in affermazioni apodittiche, dovendo confrontarsi con il contenuto effettivo della decisione di merito e indicare in modo concreto le ragioni dell'asserito vizio.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando consenta di ricostruire il fatto, le ragioni della decisione e le prove poste a base del convincimento, in conformità all'art. 546 c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in linea di principio, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieReati contro le imposte sui redditi e IVAImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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