Cassazione Penale, Ordinanza n. 09742/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha inoltre rilevato che non vi erano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; di conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello resa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., deducendo l'eccessività degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione esterna. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro una decisione pronunciata in esito al concordato in appello, sono proponibili soltanto censure relative a: vizi della sentenza rispetto alla volontà di aderire al concordato, mancato o invalido consenso del pubblico ministero, difformità della pronuncia rispetto al contenuto dell'accordo e applicazione di una pena illegale. La doglianza sull'entità degli aumenti di pena non rientra tra questi motivi ed è quindi inammissibile.
Norme richiamate
La sentenza resa all'esito del concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi specifici collegati alla validità del concordato, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra accordo e decisione e alla legalità della pena.
Il ricorso inammissibile nei casi previsti può essere dichiarato senza formalità di procedura.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la possibile esclusione dell'onere economico; nel caso concreto la Corte ha invece applicato la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Riferimento al concordato in appello quale titolo della decisione impugnata.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Richiamato come base per la declaratoria di inammissibilità senza formalità.
Richiamato per la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello resa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. non sono proponibili censure di merito sulla quantificazione della pena, salvo che la pena sia illegale o la pronuncia si discosti dall'accordo.
- Il ricorso per cassazione contro il concordato in appello è ammesso solo per vizi che incidano sulla formazione e sul contenuto dell'accordo processuale: volontà della parte, consenso del pubblico ministero, difformità tra accordo e decisione e legalità della pena.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La contestazione dell'eccessività degli aumenti di pena a titolo di continuazione esterna, se formulata contro una sentenza di patteggiamento in appello, non integra di regola un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
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