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Ordinanza

Ordinanza n. 2132/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 4725 del 2026, favorevole alla candidata nel contenzioso sul riconoscimento della formazione estera ai fini dell’accesso all’insegnamento in Italia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza del TAR Lazio. In sede cautelare ha sostenuto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, che l’amministrazione avesse svolto un’istruttoria adeguata sulla domanda della candidata, valutando non soltanto elementi formali, ma anche i contenuti sostanziali del corso di specializzazione, il complessivo iter formativo seguito e la corrispondenza delle conoscenze e dell’esperienza maturate all’estero rispetto alle condizioni di accesso all’insegnamento in Italia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a., ritenendo l’impugnazione prima facie fondata. Il Collegio ha rilevato che, diversamente da quanto affermato dal TAR, il Ministero aveva svolto un’istruttoria adeguata, attribuendo rilievo ai contenuti sostanziali della formazione e non a meri profili formali, in coerenza con il principio enunciato dall’Adunanza plenaria n. 22 del 2022. Per l’effetto, ha sospeso l’esecutorietà della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata per il merito l’udienza pubblica del 17 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la decisione sull’appello cautelare; l’appello è stato accolto e l’esecutorietà della sentenza impugnata è stata sospesa.

Massime di principio

  • Nella valutazione di una qualificazione professionale o di un diploma conseguito in altro Stato ai fini dell’accesso all’insegnamento in Italia, l’amministrazione deve esaminare in concreto i contenuti sostanziali della formazione, il complessivo iter formativo e l’esperienza maturata, senza limitarsi a elementi meramente formali.
  • Il riconoscimento di una formazione o qualificazione estera richiede una verifica comparativa volta ad accertare se, e in quale misura, le conoscenze attestate dal titolo estero e l’esperienza acquisita nello Stato di provenienza soddisfino, anche parzialmente, le condizioni previste per l’accesso all’insegnamento in Italia.
  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutorietà della sentenza di primo grado può essere disposta quando l’appello appaia prima facie fondato in ragione dell’adeguatezza dell’istruttoria amministrativa contestata dal giudice di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioAppelloTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoria

Testo integrale

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