Cassazione Civile, Ordinanza n. 17723/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal cambio di appalto di un servizio di telesoccorso e telefonia sociale affidato da un comune. La lavoratrice, già dipendente della precedente appaltatrice, ha sostenuto che la cooperativa subentrante, in forza della clausola sociale prevista dall'art. 37 del CCNL cooperative sociali, dovesse assumerla, e ha chiesto l'accertamento del relativo diritto e la condanna all'assunzione. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d'appello ha respinto il gravame della cooperativa subentrante. Quest'ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato che, al momento del deposito del ricorso e anche del successivo deposito ex art. 372 c.p.c., era stata prodotta solo la copia autentica del dispositivo della sentenza impugnata e non la sentenza completa con motivazione, rendendo impossibile il controllo sul contenuto della decisione di merito e sulle doglianze articolate in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 369, comma 2, c.p.c., in quanto la ricorrente non ha depositato copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ove avvenuta, ma soltanto il dispositivo. La mancanza del provvedimento completo ha impedito alla Corte di conoscere la motivazione della sentenza d'appello e di esaminare i motivi di ricorso. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37 CCNL cooperative sociali
richiamato come fonte dell'obbligo di assunzione derivante dalla clausola sociale nell'ipotesi di subentro nell'appalto
impone, a pena di improcedibilità del ricorso, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se avvenuta
consente il deposito ulteriore di documenti, ma nel caso concreto non è stato comunque prodotto il provvedimento completo richiesto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di esito sfavorevole del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la produzione della sola copia del dispositivo della sentenza impugnata non soddisfa l'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, c.p.c., se manca la sentenza completa di motivazione.
- L'improcedibilità del ricorso consegue quando la Corte non è posta in condizione di esaminare il contenuto motivazionale della decisione impugnata e di valutare le censure proposte.
- Il successivo deposito documentale ex art. 372 c.p.c. non sana il difetto se il documento prodotto continua a non corrispondere alla sentenza completa richiesta dalla norma processuale.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e può essere dichiarato l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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