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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00914/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei due imputati, confermando l'esito sfavorevole già maturato in appello. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce. L'unico motivo, comune e congiunto, deduceva una violazione di legge in relazione al diniego del Tribunale di consentire la replica della difesa in sede di discussione finale, dopo la replica del pubblico ministero. I ricorrenti sostenevano che i giudici di appello avessero errato nel considerare tale deduzione tardiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che la pretesa nullità per violazione del diritto di replica, essendo successiva alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e non riguardando il contraddittorio sulla prova, ha natura relativa e deve essere eccepita immediatamente; nel caso concreto l'eccezione non era stata formalizzata davanti al Tribunale, ma sollevata solo in appello. La Corte ha inoltre osservato che dal verbale d'udienza risultava solo il diniego della replica, non una tempestiva eccezione difensiva, e che il ricorrente non aveva contestato il contenuto del verbale, limitandosi a prospettare un'inesistente equipollenza tra annotazione del rigetto e deduzione dell'eccezione. È stato richiamato anche il meccanismo di sanatoria previsto dall'art. 182 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.p.

    La mancata tempestiva eccezione della nullità determina sanatoria secondo il regime previsto per le nullità relative; la deduzione proposta solo in appello è tardiva.

Massime di principio

  • La violazione del diritto di replica della difesa in sede di discussione, quando interviene dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e non incide sul contraddittorio nella formazione della prova, integra una nullità relativa.
  • Le nullità relative devono essere eccepite immediatamente nel momento in cui si verificano; se la deduzione è proposta solo nel grado successivo, la censura è tardiva e non può essere utilmente fatta valere.
  • La mera annotazione a verbale del rigetto di una richiesta difensiva non equivale, di per sé, alla tempestiva formalizzazione dell'eccezione di nullità, che richiede una chiara e specifica deduzione difensiva.
  • In sede di legittimità, la mancata contestazione del contenuto del verbale d'udienza rafforza la conclusione circa la tardività o l'assenza dell'eccezione nel precedente grado di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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