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Ordinanza

Ordinanza n. 800/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. MM 0028629 in data 15 maggio 2026 a firma del Direttore Legale, Appalti e Acquisti di MM S.p.a. relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata delle manutenzioni ordinarie delle opere edili, elettriche, idrauliche ed aerauliche, da effettuarsi presso gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano in gestione a Milanosport SSD S.p.a. cig b9caddf81a e recante esclusione dalla gara per carenza del requisito di partecipazione; del provvedimento di esclusione, ove sussista un atto ulteriore rispetto alla nota prot. MM 0028629 in data 15 maggio 2026, e di altro ogni verbale, provvedimento o atto inerente all’esclusione non noti negli estremi e nei contenuti; in via subordinata: del bando di gara e rettifica, del disciplinare di gara e relativa rettifica, del capitolato speciale di appalto in tutte le sue parti, dei chiarimenti e della lex specialis tutta, come in esposizione; dei verbali tutti del seggio di gara e della Commissione Giudicatrice non noti negli estremi e nei contenuti; nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la determina del direttore generale di Milanosport n. 246 in data 22 dicembre 2025 non nota nei contenuti e la determina di indizione della procedura non nota negli estremi e nei contenuti;

Giustizia amministrativa202602304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata delle manutenzioni presso impianti sportivi, disposta con nota del 15 maggio 2026 per carenza del requisito di partecipazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota con cui MM S.p.A. l'ha esclusa dalla gara per carenza del requisito di partecipazione, nonché gli eventuali ulteriori atti di esclusione, gli atti della lex specialis e i verbali di gara non conosciuti. In via cautelare ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione, evidenziando di essersi avvalsa del subappalto per i lavori relativi alla categoria OG1 scorporabile, classifica III, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo non implausibili le censure nella preliminare delibazione propria della fase cautelare. In particolare, nel dubbio interpretativo sull'esatta portata delle clausole di gara, ha ritenuto prevalente l'interpretazione idonea a garantire la massima partecipazione dei concorrenti e ha considerato rilevante che la ricorrente avesse fatto ricorso al subappalto per la categoria OG1 scorporabile, classifica III, come previsto dal disciplinare. Poiché la ricorrente era stata individuata quale migliore offerente, il pregiudizio cautelare è stato ritenuto adeguatamente fronteggiabile mediante l'inibizione del prosieguo della procedura di gara nelle more della definizione del giudizio. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della domanda cautelare il TAR ha inibito il prosieguo della procedura di gara nelle more del giudizio di merito.

  • art. 57 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della compensazione delle spese della fase cautelare.

Massime di principio

  • Quando sussiste un dubbio interpretativo sull'esatta portata delle clausole della lex specialis, deve essere preferita, ove compatibile con il testo della disciplina di gara, l'interpretazione che assicura la massima partecipazione dei concorrenti.
  • In sede cautelare, la non implausibilità delle censure può fondare l'adozione di una misura interinale quando la ricorrente dimostri un concreto pregiudizio derivante dal prosieguo della procedura.
  • Quando il concorrente escluso è stato individuato quale migliore offerente e le censure sull'esclusione non sono manifestamente infondate, la tutela cautelare può essere accordata mediante l'inibizione del prosieguo della gara fino alla definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneSubappalto
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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