Sentenza del 29/04/2024 n. 11386 - Corte di Cassazione
Contrabbando di preziosi - Depenalizzazione - Sanzioni - Termine di prescrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla prescrizione delle sanzioni amministrative relative all'importazione di pietre preziose per contrabbando (mancato pagamento di dazi e IVA). Il procedimento penale iniziale ha riguardato il reato di contrabbando, poi depenalizzato in sede di Corte d'appello; l'autorità amministrativa ha poi irrogato sanzioni amministrative e contestato il mancato pagamento dei diritti. Il ricorrente ha dedotto che fosse già spirato il termine di prescrizione per i diritti doganali e per le sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A.A., confermando che la prescrizione delle sanzioni amministrative, nei casi di fatti inizialmente perseguiti penalmente e poi depenalizzati, inizia a decorrere dal momento in cui gli atti relativi pervengono all'autorità amministrativa (trasmissione disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 41 L. 689/1981), ossia dalla pronuncia della Corte d'appello che ha dichiarato la depenalizzazione e ha trasmesso gli atti. Nel caso concreto la sentenza della Corte d'appello del 09/02/2017 ha fatto decorrere il termine e non risultava pertanto decorso il termine di prescrizione alla data di notifica dell'atto sanzionatorio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese (Euro 5.000,00) e all'eventuale contributo unificato previsto.
Norme richiamate
La prescrizione del diritto a riscuotere somme decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
art. 41 L. 24 novembre 1981, n. 689
Stabilisce la trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa dopo l'estinzione del procedimento penale per effetto di depenalizzazione, rendendo possibile l'esercizio del potere amministrativo di irrogare e riscuotere la sanzione; da tale trasmissione decorre la prescrizione.
art. 9 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Norma richiamata dalla CTR in relazione alle conseguenze della depenalizzazione e alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'irrogazione delle sanzioni.
art. 34 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)
Norma del Testo unico delle leggi doganali richiamata dalla difesa; la Corte ha valutato la questione della prescrizione nel quadro delle disposizioni doganali e tributari ma ha escluso che la prescrizione fosse maturata.
art. 84 TULD
dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili, in ogni altro caso. Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
Prevede regole specifiche sulla decorrenza della prescrizione dei diritti doganali; tuttavia, ove il procedimento penale si protragga o la fattispecie sia depenalizzata, la decorrenza va collegata alla pronuncia penale decisoria o alla trasmissione degli atti all'amministrazione.
art. 233 reg. (CEE) n. 92/2913 (Codice doganale comunitario)
La confisca della merce estingue l'obbligazione doganale relativa a dazi e IVA all'importazione; nel caso di specie l'obbligazione doganale si è estinta per confisca, rimane però questione separata della sanzione amministrativa.
art. 124 reg. (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)
Trasfusione della regola sulla confisca nel codice doganale dell'Unione; conferma che la confisca esclude l'obbligazione al pagamento dei diritti doganali.
Disciplina generale delle sanzioni amministrativo-tributarie che può trovare applicazione in via residuale alle fattispecie tributarie; anche in tale ambito la decorrenza della prescrizione è collegata alla definitività degli atti penali o alla trasmissione per depenalizzazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norme relative all'applicabilità del contributo unificato in cassazione; la sentenza dichiara la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Quando un fatto è stato perseguito penalmente e poi depenalizzato, la prescrizione della sanzione amministrativa non decorre dalla commissione della violazione ma da quando l'autorità amministrativa può far valere il proprio diritto, cioè dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria.
- La prescrizione resta sospesa per tutta la durata del procedimento penale: il termine ricomincia a decorrere solo dopo la cessazione del procedimento e, in caso di depenalizzazione, dalla pronuncia che la dichiara e/o dalla trasmissione degli atti all'amministrazione.
- La confisca della merce estingue l'obbligazione al pagamento dei diritti doganali (dazi e IVA), ma non esclude automaticamente l'applicazione di sanzioni amministrative che possono essere irrogate successivamente; occorre distinguere obbligazione doganale e responsabilità sanzionatoria.
- In presenza di depenalizzazione pronunciata in sede di giudizio di merito (es. Corte d'appello), è quella pronuncia che deve essere presa come riferimento per la decorrenza della prescrizione delle sanzioni amministrative, non una precedente pronuncia penale che sia stata superata.
- Verificare sempre la data di trasmissione degli atti all'ufficio amministrativo e la data di notifica delle sanzioni: la contestazione amministrativa può essere tempestiva se effettuata entro i termini che decorrono dalla trasmissione/decisione giudiziale che rende esigibile la sanzione.
- Nel valutare la prescrizione in casi simili, considerare anche la normativa alternativa applicabile (TULD, D.Lgs. 472/1997) e gli eventuali effetti delle norme comunitarie in materia di confisca e diritti doganali.
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