Sentenza del 10/02/2021 n. 3232 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di secondo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a ILOR e IRPEF 1975. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, violazione delle norme sul contraddittorio e della comunicazione della data fissata per la decisione da parte della Commissione tributaria centrale (mancata comunicazione nei termini previsti dal DPR n.636/1972), lamentando così la violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quanto all'Agenzia delle Entrate, ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione delle norme sulla comunicazione della data di discussione/decisione) e ha cassato la sentenza impugnata per nullità, rinviando la controversia alla Commissione tributaria regionale del Lazio - Roma per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità. I motivi di merito sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, articolo 27
commi 2-4 (obbligo di comunicare alle parti la data fissata per la decisione almeno sessanta giorni prima)
La mancata comunicazione tempestiva della data di decisione determina la nullità della decisione della Commissione tributaria centrale per violazione del principio del contraddittorio; la norma tutela il diritto delle parti di presentare memorie, conoscere la composizione della commissione e proporre istanza di ricusazione.
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 57, comma 1
trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, poteri e competenze del MEF (operativo dal 1/1/2001)
A seguito del trasferimento di competenze il soggetto passivamente legittimato nel contenzioso tributario è l'Agenzia delle Entrate; il ricorso contro il Ministero è inammissibile.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 4
motivo di cassazione per violazione di norme sul procedimento
La doglianza relativa alla violazione delle norme che disciplinano la comunicazione della data di decisione è sindacabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360(1)(4) come vizio di procedimento che ha inciso sul diritto di difesa.
Codice di procedura civile, articolo 157, comma 2
sanatoria per il mancato esercizio di un diritto processuale
La sanatoria prevista richiede un comportamento processuale attivo della parte (es. deduzione della nullità); l'assenza di atti difensivi successivi non impedisce il riconoscimento della nullità quando la parte non ha avuto tempestiva comunicazione della data decisionale.
Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 3, 24 e 101
art. 3 (principio di uguaglianza), art. 24 (tutela giurisdizionale dei diritti), art. 101 (giudice naturale)
Le censure costituzionali richiamate sottolineano il diritto al giusto processo e alla parità di armi; la Corte ha comunque motivato la decisione sulla base della disciplina processuale (DPR n.636/1972) che tutela il contraddittorio.
Massime di principio
- La mancata comunicazione, nei termini previsti (almeno 60 giorni), della data fissata per la decisione da parte della Commissione tributaria centrale determina la nullità della decisione per violazione del diritto al contraddittorio.
- Nei giudizi tributari, dal 1° gennaio 2001 l'Agenzia delle Entrate è l'unico soggetto passivamente legittimato; le citazioni contro il MEF risultano inammissibili.
- La nullità per difetto di comunicazione non è automaticamente sanata dalla mancanza di iniziative difensive successive della parte; la sanatoria richiede un comportamento processuale attivo della parte interessata.
- Quando una sentenza viene annullata per vizi procedurali, il merito può rimanere inesaminato: il giudice di legittimità può cassare e rinviare la causa al giudice di merito per un nuovo esame.
- In situazioni analoghe il ricorrente deve tempestivamente denunciare la mancata comunicazione e può impugnarla in Cassazione come vizio di procedimento che ha compromesso il diritto di difesa; la parte che ha l'onere di notificare deve assicurarsi dell'effettività della comunicazione anche in presenza di eventi intervenuti (es. decesso del difensore).
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