Sentenza del 10/02/2021 n. 190 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
I.C.I. - scuola paritaria - applicazione - sussiste. Scuola paritaria - pagamento di retta mensile - natura commerciale dell'attività - è tale -esenzione I.C.I. - non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto applicabile l'imposta comunale sugli immobili: l'immobile adibito a scuola paritaria non è esente. Il pagamento della retta ha inciso sul rapporto di pertinenzialità tra la scuola e l'immobile destinato al culto adiacente, configurando nel fabbricato un'attività oggettivamente commerciale. Di conseguenza l'esenzione I.C.I. non spetta e l'immobile è soggetto a imposizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) su un fabbricato di proprietà della parrocchia utilizzato come scuola dell'infanzia paritaria. La parrocchia percepiva una modesta retta mensile dagli utenti. Si è discusso se l'utilizzo dell'immobile rientrasse nell'esenzione prevista per gli immobili destinati al culto e alle attività ad esso strumentali o se, invece, la percezione di una retta determinasse una natura commerciale dell'attività, con conseguente perdita della pertinenzialità rispetto all'immobile di culto e quindi assoggettamento all'I.C.I.
Norme richiamate
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
La norma sull'I.C.I. è stata interpretata nel senso che l'esenzione per immobili legati al culto non si estende agli immobili nei quali si svolgano attività gestite in modo commerciale (anche se a fronte di 'modesta' retta). La sussistenza di un corrispettivo periodico che caratterizza l'attività come commerciale rompe la pertinenzialità con l'immobile di culto e giustifica l'assoggettamento a I.C.I.
Massime di principio
- La semplice appartenenza proprietaria dell'immobile a un ente religioso non garantisce automaticamente l'esenzione I.C.I.: occorre valutare la natura effettiva dell'attività svolta nell'immobile.
- La percezione di una retta o di un corrispettivo, anche se modesta, può integrare l'elemento commerciale e far perdere l'agevolazione fiscale se l'attività è svolta con modalità tipiche dell'impresa.
- Per verificare l'esenzione va esaminato il rapporto di pertinenzialità con l'immobile destinato al culto: se l'attività è autonoma e produttiva di ricavi, la pertinenzialità è meno probabile e l'immobile può essere tassabile.
- In casi simili valutare elementi fattuali quali: presenza di corrispettivi regolari, organizzazione continuativa dell'attività, modalità di gestione e destinazione d'uso dell'immobile più che la qualifica formale dell'ente proprietario.
- Se si intende mantenere l'esenzione, è consigliabile dimostrare l'assenza di carattere commerciale (assenza di corrispettivi, finalità esclusivamente caritatevoli/istituzionali, gestione non imprenditoriale) e l'effettiva pertinenzialità con l'immobile di culto.
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