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Sentenza

Sentenza del 10/02/2021 n. 188 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava una lunga serie di cartelle di pagamento (tributi: IVA, IRPEF, IRAP, tassa smaltimento rifiuti, tassa automobilistica, diritti camerali) deducendo vizi formali e sostanziali: omesso invio dell'avviso bonario, decadenza dei termini di riscossione (prescrizione/decadenza), mancata indicazione dettagliata delle modalità di calcolo degli interessi e errori di calcolo, difetto/insufficienza di motivazione degli atti, nullità per carenza di legittimazione del sottoscrittore (mancanza della qualifica dirigenziale del delegante), violazione eccesso di potere con riferimento alle norme vigenti. In primo grado allegava anche violazioni costituzionali e di vari articoli del procedimento civile e tributario

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha respinto l'appello e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, ritenendo assorbente e fondata l'eccezione di decadenza per tardività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992: le cartelle erano state notificate tra il 2008 e il 2014 mentre l'impugnazione è stata proposta oltre i 60 giorni dalla notifica. Per questa ragione non si sono esaminati i restanti motivi di merito. La contribuente è stata condannata alla rifusione delle spese del grado in favore dell'Ufficio, liquidate in euro 500,00. È stata invece rigettata la domanda dell'Ufficio di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto non sussistevano comportamenti positivi della parte tali da impedire il normale svolgimento del processo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21

    art. 21 del D.Lgs. n. 546/92

    La Commissione ha ritenuto che il termine per impugnare decorre dalla notificazione di ciascuna cartella e che la contribuente ha proposto ricorso oltre il termine di 60 giorni, determinando la decadenza e l'inammissibilità delle impugnazioni; tale decadenza è carattere pregiudiziale e assorbente rispetto ai motivi di merito.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 17, comma 1, lett. c)

    art. 17, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 602/73

    Citato dalla ricorrente in relazione alla decadenza della riscossione; la Commissione non ha esaminato nel merito tale eccezione perché ha ritenuto risolutiva l'eccezione di tardività dell'impugnazione.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42, comma 1

    art. 42 comma 1 DPR 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito dell'eccezione di illegittimità per carenza di potere del sottoscrittore; la CT non ha valutato nel merito l'eccezione avendo deciso per la decadenza procedurale.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    Richiamata per questioni di legittimazione e poteri di delega; anche questa norma non è stata oggetto di valutazione sostanziale per effetto della decisione sulla tardività.

  • Codice di Procedura Civile, art. 96

    L'Ufficio aveva chiesto la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96; la Commissione ha respinto tale domanda perché non erano emersi comportamenti della ricorrente idonei a ostacolare il regolare svolgimento del processo o il contraddittorio.

  • Costituzione, art. 111

    Citato dalla ricorrente in relazione a presunto difetto di motivazione; la normativa costituzionale è stata evocata ma non valutata nel merito a causa della decisione sulla decadenza.

  • Codice di Procedura Civile, art. 132

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle doglianze sulla motivazione; non è stata svolta valutazione di merito per effetto della pronuncia sulla tardività.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    Invocato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza di primo grado; la questione non è stata esaminata dal giudice d'appello in quanto l'eccezione di decadenza ha assorbito il merito.

Massime di principio

  • Il rispetto dei termini di impugnazione è essenziale: un ricorso notificato oltre i termini previsti dall'art. 21 D.Lgs. 546/92 è dichiarato decaduto e impedisce l'esame del merito.
  • L'eccezione di tardività/decadenza ha carattere pregiudiziale e, se fondata, assorbe le altre doglianze, rendendo inutile la disamina dei vizi formali o sostanziali delle cartelle.
  • Prima di proporre impugnazioni, verificare con attenzione la data di notifica di ogni atto e calcolare correttamente il termine di 60 giorni; conservare le ricevute/attestazioni di notifica o configurare adeguate strategie difensive tempestive.
  • Se si sollevano vizi relativi alla legittimazione del sottoscrittore o alla mancata indicazione del calcolo degli interessi, tali motivi vanno comunque proposti tempestivamente e non possono supplire alla decadenza procedurale.
  • La richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di comportamenti attivi della parte che abbiano ostacolato il regolare svolgimento del processo; la mera infondatezza dell'impugnazione non è sufficiente.
  • Verificare preliminarmente la giurisdizione della Commissione sulle singole cartelle: atti relativi a tributi non rientranti nella giurisdizione tributaria possono essere irricevibili e vanno distinti tempestivamente.

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