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Sentenza

Sentenza del 10/02/2021 n. 127 - Comm. Trib. Prov. Torino

Accertamento - Operazioni inesistenti - "cartiera" - prove - attività istruttoria precedente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

l'Ufficio ha disconosciuto deduzioni/IVA relative a operazioni ritenute inesistenti emesse da una "cartiera" e ha fondato l'accertamento anche su elementi indiziari e sugli esiti di precedenti attività istruttorie svolte da altri Uffici. Il contribuente ha chiesto di dimostrare la concreta esistenza delle prestazioni e ha prodotto documentazione probatoria

La decisione

la sentenza riconosce che al contribuente spetta la più ampia facoltà di fornire prove atte a dimostrare la concreta esistenza delle operazioni contestate; tuttavia conferma anche che l'ufficio può dedurre l'inesistenza oggettiva su base indiziaria e può utilmente richiamare esiti di precedenti attività istruttorie svolte da altri Uffici. In pratica l'accertamento può essere ritenuto fondato se gli indizi e le risultanze investigative, adeguatamente valutati, non sono efficacemente contrastati da prova documentale concreta offerta dal contribuente

Norme richiamate

  • art. 2967 c.c.

    richiamata in relazione alla disciplina della prova e delle presunzioni: viene intesa a giustificare l'uso di presunzioni e indizi nella ricostruzione dei fatti quando compatibile con il sistema probatorio

  • art. 2727 c.c.

    richiamata in relazione al valore probatorio dei documenti e delle scritture; è utilizzata per valutare l'ammissibilità e l'efficacia delle prove documentali eventualmente prodotte dal contribuente

  • Cass. sent. n.4335/2016

    conferma che l'ufficio può fondare l'accertamento su base indiziaria e che possono essere considerati rilevanti anche gli esiti di indagini/ammonimenti svolti da altri uffici

  • Cass. Ord. n.3473/2018

    ribadisce la possibilità per l'Amministrazione di richiamare precedenti attività istruttorie come elemento indiziario nella valutazione dell'esistenza delle operazioni

  • Cass. Ord. n.3474/2018

    conferma l'orientamento secondo cui la prova dell'esistenza materiale delle prestazioni gravita sul contribuente, mentre l'ufficio può legittimamente avvalersi di un quadro indiziario anche integrato da elementi già emersi in precedenti accertamenti

Massime di principio

  • Il contribuente ha sempre diritto a fornire ogni mezzo di prova per dimostrare la concreta esecuzione delle prestazioni fatturate: documenti, pagamenti, contratti, mezzi di trasporto, testimonianze, ordini e consegne.
  • L'Amministrazione può costruire il proprio convincimento anche su base indiziaria e prendere in considerazione risultati di indagini o verifiche svolte da altri Uffici nei confronti dello stesso soggetto.
  • La valutazione giudiziale si basa sulla complessiva ponderazione degli indizi e delle prove: se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti, l'accertamento può essere confermato a meno che il contribuente non offra prova contraria efficace.
  • In situazioni analoghe è fondamentale per il contribuente conservare e produrre elementi che dimostrino la reale esecuzione del servizio o la reale cessione (es. documenti di trasporto, ricevute, evidenze di operato del soggetto terzo, corrispondenza commerciale, pagamenti tracciabili).
  • È possibile contrastare l'uso da parte dell'Ufficio di risultanze di precedenti attività istruttorie chiedendo l'acquisizione di ulteriore istruttoria, la verifica della fonte e della tempestività delle risultanze, nonché la valutazione della loro congruenza con il caso concreto.

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