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Sentenza

Sentenza del 10/02/2021 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Non imponibilità IVA all?effettiva esportazione all?estero di merci.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto provata l'effettiva esportazione delle merci e la loro consegna al destinatario a Hong Kong; perciò l'operazione è stata qualificata come non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72. Il ricorso del contribuente è stato accolto nella parte relativa alla qualificazione IVA dell'operazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Verifica della non imponibilità IVA di una cessione/esportazione di preziosi diretti a Hong Kong. Il punto controverso riguardava se l'operazione dovesse considerarsi operazione interna soggetta ad IVA oppure esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72, in presenza di documentazione attestante l'effettiva uscita delle merci dal territorio comunitario e la consegna al destinatario estero.

Norme richiamate

  • art. 8 DPR 633/1972

    L'art. 8 è stato interpretato nel senso che le cessioni di beni che comportano l'effettiva esportazione fuori dal territorio comunitario sono non imponibili; occorre che l'uscita fisica delle merci e la consegna al destinatario terzo siano documentate in modo idoneo.

Massime di principio

  • Per ottenere la non imponibilità IVA su una cessione destinata a un paese terzo è necessario dimostrare l'effettiva esportazione fuori dal territorio comunitario e la consegna al destinatario estero.
  • La prova dell'export può essere fornita con documenti doganali (es. bolle/uscite doganali), documenti di trasporto e ricevute di consegna firmate dal destinatario o dal suo incaricato; più completa e coerente è la documentazione, maggiore è la probabilità di riconoscimento della non imponibilità.
  • Nel caso di merci di alto valore (es. preziosi) l'amministrazione fiscale esercita un controllo più rigoroso: conservare e produrre tutti i documenti comprovanti la catena di trasporto e la ricezione è essenziale.
  • Se l'operazione prevede il passaggio attraverso intermediari o depositi, è necessario comunque dimostrare che il bene abbia effettivamente lasciato il territorio comunitario e sia stato consegnato al destinatario finale nel paese terzo.
  • In fatture e scritture contabili indicare la non imponibilità e il richiamo normativo (art. 8 DPR 633/72) e conservare la documentazione probatoria per il termine previsto dalla normativa tributaria.

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