Cassazione Civile, Sentenza n. 11468/2022 del 08/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava la sentenza della CTR che, pur avendo rettificato l'inammissibilità del ricorso di primo grado, aveva respinto il gravame confermando l'obbligo di pagamento della TARES per gli anni 2006-2012. In cassazione la ricorrente denunciava: (i) omessa motivazione su fatto decisivo (la comunicazione al Comune, dal 2004, della chiusura stagionale di 6 mesi ai sensi dell'art.17, commi 4 e 5, L.R. Abruzzo n.16/2003 e documentazione attestante la chiusura effettiva); (ii) violazione/omessa valutazione della decadenza dell'ente impositore (art.72 D.lgs. 507/1993).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (relativo alla decadenza) perché la questione non era stata tempestivamente e specificamente sollevata nelle fasi di merito. Ha invece accolto il primo motivo: ha ritenuto che la CTR non avesse considerato un fatto decisivo e controverso (la comunicazione di chiusura e la documentazione probatoria) che poteva influenzare l'esito sulla riduzione tariffaria alla luce del combinato disposto dell'art.66, comma 3, lett. c) del D.lgs. 507/1993 e dell'art.17, commi 4-5 della L.R. Abruzzo n.16/2003. Pur richiamando il principio che la semplice mancata utilizzazione non equivale all'obiettiva impossibilità prevista dall'art.62, comma 2, del d.lgs. 507/1993, la Corte ha ritenuto che il dedotto fatto storico non fosse stato esaminato e perciò ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR dell'Abruzzo in diversa composizione per nuovo esame (compresa la decisione sulle spese).
Norme richiamate
Legge Regionale Abruzzo n.16/2003, art.17, commi 4 e 5
Consente agli esercenti con licenza annuale di comunicare la chiusura stagionale (sei mesi) e la Corte ha ritenuto che tale comunicazione e la documentazione probatoria potessero incidere sul diritto alla riduzione tariffaria alla stregua della normativa regionale combinata con la normativa statale
Legge Regionale Abruzzo n.44/2011, art.115
Ha modificato/rimpiazzato disposizioni regionali richiamate (citata quale riferimento alla sostituzione normativa dell'art.17 L.R.16/2003)
D.lgs. 507/1993, art.62, comma 2
Stabilisce l'esclusione dall'obbligo tributario per condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile; la Corte ricorda che la sola mancata utilizzazione per scelta soggettiva non costituisce tale impossibilità
D.lgs. 507/1993, art.66, comma 3, lett. c)
Tratta delle riduzioni/tariffe agevolate e qui viene interpretato insieme alla norma regionale per valutare il diritto alla riduzione in caso di chiusura stagionale comunicata
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla presunta decadenza dell'ente impositore; la Corte ha escluso la valutazione in sede di legittimità perché la questione non era stata adeguatamente dedotta in sede di merito
Codice di procedura civile, art.360, n.5 c.p.c.
Parametro invocato per dedurre omessa motivazione o omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto il primo motivo fondato come omesso esame di fatto decisivo e il secondo inammissibile per carenza di tempestiva deduzione
Regolamento comunale TARSU (art.12 allora vigente)
Il regolamento comunale deve essere interpretato alla luce della norma regionale; la mancata considerazione del fatto storico da parte della CTR ha impedito di valutare correttamente l'applicazione del regolamento in combinazione con la legge regionale
Massime di principio
- In materia di tributi locali, le agevolazioni o riduzioni previste da norme regionali possono incidere sull'applicabilità delle tariffe comunali: il regolamento comunale va interpretato alla luce della normativa regionale pertinente.
- La semplice mancata utilizzazione di un immobile per scelta o esigenze soggettive non equivale all'"obiettiva impossibilità" di utilizzo prevista dalla normativa tributaria (art.62 D.lgs. 507/1993); tuttavia, disposizioni regionali che disciplinano chiusure stagionali comunicate possono creare effetti diversi e devono essere esaminate concretamente.
- Le prove documentali (es. comunicazioni al protocollo, registri dei corrispettivi, attestazioni delle presenze) vanno debitamente valutate dal giudice di merito: l'omesso esame di un fatto decisivo può giustificare la cassazione e il rinvio per un nuovo esame.
- In cassazione non è ammesso introdurre nuovi temi di doglianza che non siano stati sollevati e sviluppati nelle fasi di merito; le questioni devono essere tempestivamente e specificamente dedotte nei gradi precedenti per poter essere esaminate in sede di legittimità.
- Se si contesta la decadenza/diniego dell'azione impositiva dell'ente (art.72 D.lgs. 507/1993), la questione deve essere formulata e documentata già nel grado di merito, altrimenti rischia di essere dichiarata inammissibile in Cassazione.
- Se il giudice di appello omette di valutare fatti o documenti che possono incidere sulla qualificazione giuridica (es. diritto a riduzioni tariffarie), il rimedio è la cassazione per omesso esame con rinvio per nuovo giudizio di merito.
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