L.R. Abruzzo 44/2011
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge recepisce in Abruzzo varie direttive UE e il regolamento sui fitosanitari, intervenendo soprattutto su gestione dei rifiuti, turismo e sistema informativo territoriale. Molte disposizioni su nitrati, commercio e turismo risultano oggi abrogate o superate; restano invece rilevanti le modifiche alla disciplina rifiuti e alcune norme su cartografia/infrastrutture territoriali.
Legge comunitaria regionale Abruzzo 2011: adeguamento a normativa UE in materia di rifiuti, turismo, infrastruttura territoriale e prodotti fitosanitari
Legge comunitaria regionale Abruzzo 2011: adeguamento all’ordinamento europeo
La legge attua in Abruzzo una serie di direttive europee e il Regolamento (CE) n. 1107/2009, intervenendo soprattutto su rifiuti, tutela della qualità dell’aria, infrastruttura territoriale, turismo e prodotti fitosanitari. Gran parte delle disposizioni sul turismo è oggi abrogata; sono invece ancora significative, in linea generale, le modifiche alla disciplina regionale dei rifiuti e del sistema informativo territoriale.
Finalità e ambito di intervento
Il provvedimento dichiara di dare attuazione, nel territorio della Regione Abruzzo, alle direttive 2008/98/CE sui rifiuti, 91/676/CE sui nitrati di origine agricola, 1999/105/CE sui materiali forestali di moltiplicazione, 2008/50/CE sulla qualità dell’aria, 2007/2/CE sull’infrastruttura per l’informazione territoriale e 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Prevede inoltre disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari.
Gestione dei rifiuti: principi generali e gerarchia
La parte centrale della legge aggiorna la normativa abruzzese sulla gestione integrata dei rifiuti. La disciplina regionale deve rispettare i principi di tutela della salute, dell’ambiente, di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione e “chi inquina paga”.
La gestione dei rifiuti segue la gerarchia europea:
- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, incluso il recupero energetico;
- smaltimento.
Le amministrazioni regionali e locali devono favorire la prevenzione, la riduzione alla fonte e il recupero di materia rispetto al recupero energetico, salvo ragioni tecniche, economiche o ambientali. Lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati devono avvenire tramite una rete integrata di impianti, nel rispetto di autosufficienza e prossimità.
Definizioni e assetto organizzativo della gestione dei rifiuti
La legge ridefinisce numerosi concetti della normativa rifiuti regionale, tra cui:
- ATO, come ambito territoriale entro cui assicurare l’autonomia della gestione integrata;
- Autorità d’Ambito, ente dotato di personalità giuridica cui partecipano obbligatoriamente gli enti locali;
- Piano d’Ambito, strumento di pianificazione per la gestione integrata nell’ATO;
- bacino di gestione, area servita da un impianto;
- area di raccolta, territorio organizzato per raccolta e trasporto con criteri unitari;
- punto di raccolta temporaneo, usabile per campagne di conferimento di durata massima di tre giorni;
- ecopunto, piattaforma ecologica, centro di trasferenza e impianto.
La Regione esercita anche funzioni di indirizzo, approvazione, certificazione dei risultati, supporto ai Comuni e alle Autorità d’Ambito, inclusa la possibilità di concedere contributi e irrogare sanzioni in relazione ai risultati della raccolta differenziata.
Pianificazione regionale e prevenzione dei rifiuti
Il piano regionale di gestione dei rifiuti è predisposto e adottato dalla Regione sentite Province, Comuni e, per i rifiuti urbani, le Autorità d’ambito. Gli adeguamenti tecnici imposti da norme statali sopravvenute possono essere approvati dalla Giunta regionale e comunicati alla Commissione consiliare competente.
La Giunta regionale deve inoltre elaborare e approvare un Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, contenente obiettivi, parametri e misure di prevenzione, da integrare nel piano regionale di gestione integrata dei rifiuti.
La Regione promuove anche il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, con direttive tecniche, sostegno a centri e reti accreditate di riparazione/riuso e uso di strumenti economici.
Raccolta differenziata, obiettivi e divieti di smaltimento
La disciplina fissa obiettivi e criteri per la raccolta differenziata e consente contributi ai Comuni in funzione dei risultati ottenuti, anche per l’estensione dei servizi domiciliari. È vietato, in ambito regionale, lo smaltimento diretto, l’incenerimento e il recupero energetico dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata destinati al riciclaggio, salvo impurità, sovvalli e oli vegetali esausti.
Per i rifiuti organici è vietato lo smaltimento in discarica delle frazioni omogenee provenienti da raccolta differenziata; la Giunta regionale emana direttive per promuovere raccolta separata, trattamento e uso di materiali sicuri per l’ambiente derivati dagli organici.
La legge vieta inoltre lo smaltimento in discarica dei rifiuti tal quali spiaggiati sulle coste, anche dopo mareggiate, e prevede direttive regionali per i Comuni costieri, con priorità alla tutela di sabbia e ciottoli, al recupero dei materiali riciclabili e al conteggio dei quantitativi solo ai fini della raccolta differenziata. La Regione può concedere contributi per i servizi di pulizia delle spiagge.
Impianti, centri di raccolta e procedure semplificate
Per i centri di raccolta è prevista l’approvazione della realizzazione o dell’adeguamento alle norme vigenti, nonché il rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione alla gestione; tali centri non sono soggetti alla disciplina autorizzatoria ordinaria dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
Per le procedure semplificate di autosmaltimento e recupero:
- l’attività può iniziare dopo 90 giorni dall’invio della comunicazione alla Provincia competente;
- la relazione allegata deve documentare requisiti tecnici, capacità di recupero, caratteristiche del processo, emissioni e reflui;
- gli impianti possono essere realizzati solo in aree artigianali o industriali;
- l’attività è subordinata a garanzia finanziaria a favore della Provincia;
- la Provincia verifica l’effettivo avvio delle operazioni di recupero entro un anno dall’iscrizione al registro e può disporre il divieto di inizio attività e la cancellazione dal registro in caso di inadempimento.
Flussi informativi, controlli e sanzioni in materia rifiuti
La Regione e le Province sono coinvolte nella raccolta ed elaborazione dei dati. I Comuni trasmettono i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, con periodicità mensile e modalità telematica; le Province li comunicano alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno. Se la Provincia non trasmette i dati, la Regione può utilizzare quelli validati dai Comuni.
Sono previste sanzioni amministrative per la violazione di vari obblighi e divieti, con importi generalmente compresi tra 2.582 e 10.329 euro; per la combustione di rifiuti è prevista una sanzione specifica inferiore. La Regione deve inoltre prevedere un sistema di premialità e penalizzazioni per i Comuni basato su prevenzione, raccolta differenziata, minori conferimenti in discarica e qualità/efficienza del servizio.
Turismo: disciplina storica oggi sostanzialmente abrogata
Una parte molto ampia della legge interveniva sulla disciplina turistica regionale, sulle agenzie di viaggio, sulle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, sui bed and breakfast, sugli stabilimenti balneari, sull’organizzazione turistica regionale e sui poteri di Regione, Province e Comuni. Tuttavia l’intero Titolo VII è stato successivamente abrogato, con effetto pratico di obsolescenza delle relative previsioni.
Restano quindi solo di interesse storico le norme su:
- SCIA e controlli per agenzie di viaggio e strutture ricettive;
- classificazione degli esercizi turistici;
- obblighi di comunicazione prezzi e dati statistici;
- sanzioni in materia turistica;
- ruoli del Comune e della Direzione regionale competente.
Sistema informativo territoriale e infrastruttura INSPIRE
La legge aggiorna la disciplina regionale sul sistema informativo territoriale per allinearla alla direttiva INSPIRE. Le finalità sono lo sviluppo di un’infrastruttura geografica regionale e la collaborazione con enti pubblici e organismi tecnici nazionali.
La Giunta regionale è chiamata a:
- realizzare l’infrastruttura geografica e territoriale regionale;
- sviluppare il Geoportale Regione Abruzzo, integrato con repertorio nazionale, Geoportale nazionale e INSPIRE;
- gestire archivi fotogrammetrici e rete geodetica;
- manutenere la rete di stazioni permanenti GNSS;
- aggiornare basi dati topografiche, carte regionali e archivi digitali;
- approvare i prodotti cartografici e geodetici regionali e dichiararne l’ufficialità.
L’accesso ai servizi geomatici e la diffusione dei dati geografici e territoriali tramite il Geoportale sono gratuiti. I dati restano di proprietà regionale, con divieto di vendita o cessione a terzi; è possibile disciplinarne il riuso con licenze standard. Per i materiali cartacei e i supporti informatici può essere previsto solo il rimborso delle spese di ricerca, stampa e spedizione.
Qualità dell’aria
La Regione attua la direttiva 2008/50/CE attraverso l’adeguamento del Piano regionale per la tutela della qualità dell’aria, nel rispetto del D.Lgs. 155/2010. La Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione amministrativa alla direttiva.
Prodotti fitosanitari
Il Titolo VIII disciplina, in via amministrativa, l’impiego e il commercio dei prodotti fitosanitari in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009. La Giunta regionale definisce le modalità applicative.
L’autorizzazione alla vendita all’ingrosso è rilasciata dalla Direzione regionale competente in materia di politiche della salute, mentre quella al commercio è rilasciata dalla ASL competente. I dati relativi a controlli e programmazione sono inseriti in un sistema informatizzato regionale (SIVRA) da ASL, Istituto Zooprofilattico, ARTA, Servizio fitosanitario e altri operatori.
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
Gli enti locali devono adeguare la propria normativa e, fino agli adeguamenti, applicano direttamente la legge regionale. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore restano disciplinati dalla normativa previgente.
La legge contiene anche una dettagliata copertura finanziaria per alcuni oneri specifici, ma la gran parte delle norme successive al 2011 risulta ormai superata da abrogazioni o riforme successive.
Obsolescenza complessiva
La legge è oggi solo parzialmente utile. Le disposizioni su turismo e commercio sono in larga misura abrogate; il Titolo III sui nitrati risulta abrogato; il Titolo VII sull’attuazione della direttiva servizi è stato abrogato; varie norme sono state superate da interventi successivi o da sentenze della Corte costituzionale. Restano comunque rilevanti, soprattutto per ricostruire la disciplina regionale abruzzese, le parti su rifiuti, infrastruttura territoriale, qualità dell’aria e fitosanitari.
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