Cassazione Penale, Sentenza n. 45935/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ragusa ha chiesto equa riparazione per ingiusta detenzione (arresti domiciliari dal 10/10/2018 al 26/10/2018) dopo essere stato assolto con sentenza irrevocabile del GUP del 25/06/2020 dai reati di tentata rapina e rapina. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo che il ricorrente avesse dato causa all'adozione della misura, soprattutto perché si era avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia; la Corte aveva anche richiamato conversazioni intercettate e frequentazioni con altri soggetti coinvolti, ma senza sviluppare compiutamente tali argomenti. Ragusa ha impugnato l'ordinanza in Cassazione per violazione degli artt. 125, 314, 546 c.p.p.; il PG ha chiesto l'annullamento. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, dopo la modifica normativa (d.lgs. 8/11/2021, n.188), il silenzio in interrogatorio non può essere valutato come comportamento ostativo al diritto all'indennizzo e ha rilevato che la motivazione d'appello non ha adeguatamente sviluppato e documentato gli elementi relativi a intercettazioni e frequentazioni che avrebbero potuto integrare una causa di esclusione del risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo e rinviando per nuovo giudizio alla stessa Corte d'appello. Ha stabilito che le argomentazioni fondate sul silenzio reso in sede di interrogatorio non possono sorreggere il rigetto dell'istanza di riparazione, alla luce della modifica dell'art. 314 c.p.p.; ha inoltre sottolineato l'insufficiente sviluppo e motivazione circa le intercettazioni e le frequentazioni adombrate dall'organo di merito, richiedendo che in sede di rinvio tali elementi siano valutati con specifica e adeguata motivazione qualora si intenda addebitare al richiedente una condotta idonea a escludere il diritto all'indennizzo.
Norme richiamate
modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n.188
La modifica rende non rilevante, ai fini dell'esclusione del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia
Norma richiamata nel ricorso (violazione dedotta), ma dalla sentenza non emerge una specifica interpretazione autonoma oltre la contestazione dell'uso probatorio del silenzio
Norma richiamata nel ricorso (violazione dedotta), senza specifica citazione testuale nella motivazione della Corte di Cassazione
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Qualifica il silenzio in interrogatorio come esercizio di facoltà difensiva che non può essere considerato comportamento ostativo al diritto alla riparazione
d.lgs. 8 novembre 2021, n.188, art. 4, comma 1, lett. b
Ha modificato l'art. 314 c.p.p. con effetto che il silenzio dell'indagato non può più essere valutato per escludere l'indennizzo
Cass. Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022
Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui il silenzio serbato dall'indagato su dati di indagine non rileva come comportamento ostativo al diritto alla riparazione
Cass. Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013
Orientamento secondo cui le frequentazioni ambigue possono integrare comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione se adeguatamente motivate come indizi di complicità
Cass. Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014
Conferma che le frequentazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti possono giustificare il diniego dell'indennizzo purché il giudice fornisca motivazione sulla loro idoneità a costituire indizio di complicità
Massime di principio
- Dopo la modifica normativa del 2021 (d.lgs. n.188), il silenzio dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non può essere usato per escludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione; è esercizio della facoltà difensiva e non comportamento colposo rilevante
- Per escludere l'indennizzo sulla base di frequentazioni o intercettazioni occorre che il giudice fornisca motivazione specifica e puntuale, indicando quali rapporti o conversazioni sono ritenuti oggettivamente idonei a costituire indizi di complicità e come questi si pongano in relazione causale o concausale con l'adozione della misura restrittiva
- La valutazione sull'eventuale causa addebitabile al richiedente deve basarsi su elementi presenti e valutabili al momento dell'adozione della misura e non su mere deduzioni non sviluppate o su riferimenti generici
- Se la motivazione del giudice si fonda in maniera decisiva su circostanze oggi non più rilevanti (es. il silenzio in interrogatorio), la decisione è viziata e può essere annullata in Cassazione
- In procedimenti di riparazione il giudice deve bilanciare attentamente la libertà difensiva dell'indagato con l'eventuale prova di comportamenti extraprocessuali gravemente colposi: solo quest'ultimi, adeguatamente provati e motivati, possono escludere il diritto all'indennizzo
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