Cassazione Penale, Sentenza n. 14031/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per il reato previsto dall'art. 316-ter cod. pen.; due motivi: (1) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla luce della restituzione dell'importo indebitamente percepito, della revoca parziale del contributo e dell'assenza di precedenti; (2) illegittimità del criterio di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, per non aver tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 28/2022 e delle modifiche legislative intervenute sul valore giornaliero per la conversione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio. Ha rilevato che la Corte di appello non ha adeguatamente motivato sull'occasionalità del fatto, sulla gravità/offensività e sulla condotta successiva (tempestiva restituzione e revoca parziale dell'erogazione), elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis. Ha inoltre stabilito che, in sede di rideterminazione della pena pecuniaria, la Corte dovrà tenere conto delle pronunce costituzionali e delle modifiche legislative intervenute "in melius" (Corte cost. n.28/2022 e d.lgs. 10/10/2022 n.150, con la nuova disciplina del valore giornaliero), applicando la norma penale più favorevole.
Norme richiamate
Norma che regola il reato per cui il ricorrente era stato condannato (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). È il fatto-reato oggetto del processo.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede valutazione della minima offensività, occasionalità e delle modalità della condotta. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello non abbia adeguatamente valutato l'occasionalità, la parziale spettanza del contributo e la tempestiva restituzione, elementi che possono portare al riconoscimento della non punibilità.
Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 53, comma 2
"il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare" (nella parte ritenuta incostituzionale dalla Corte cost.)
La Corte costituzionale con sentenza n.28/2022 ha dichiarato incostituzionale la parte che fissava il minimo del valore giornaliero in rapporto all'art.135 c.p.; la Cassazione richiama la necessità di tener conto di tale pronuncia nella conversione della pena.
Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 2022
"il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale" (testo richiamato nel provvedimento)
Pronuncia che ha corretto la disciplina minima del valore giornaliero, imponendo un minimo di 75 euro; la Corte di cassazione indica che tale pronuncia doveva essere considerata dalla Corte di appello nel procedere alla conversione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifiche in materia penale)
modifiche all'art.131-bis (art.1, comma 1, lett.c)) e all'art.56 quater (art.71, comma 1, lett.d))
Le modifiche hanno ampliato i criteri di valutazione dell'art.131-bis includendo la condotta successiva al reato e hanno riformato il criterio di sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria in favore dell'imputato; la Cassazione dispone che la norma più favorevole di tempo medio tempore intervenuta vada applicata in sede di rinvio.
art. 56 quater della legge 24 novembre 1981 n. 689 (nella versione indicata dalla Cassazione)
"il valore giornaliero da impiegare per la sostituzione della pena pecuniaria non può essere inferiore a euro 5 e superiore a euro 2.500"
Nuovo parametro legislativo per la determinazione del valore giornaliero nella conversione delle pene detentive brevi in pene pecuniarie; la norma, essendo più favorevole, deve essere tenuta in considerazione nel nuovo giudizio per la rideterminazione della sanzione.
Riferimento normativo tradizionale per il parametro del valore giornaliero; citato nel contesto delle modifiche e della pronuncia costituzionale che ha inciso sul minimo applicabile.
Massime di principio
- La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis va valutata tenendo conto non solo della pena edittale ma anche dell'occasionalità del fatto, della gravità/offensività e della condotta successiva (es. tempestiva restituzione); l'assenza di precedenti e la parziale spettanza del contributo sono elementi a favore del riconoscimento.
- La Corte deve motivare espressamente sulla occasionalità e sulla offensività complessiva, valutando anche se l'illecito sia collegato a fatti eccezionali o a comportamenti imprenditoriali reiterati.
- Se nel frattempo è intervenuta normativa o giurisprudenza più favorevole per l'imputato (es. modifiche legislative o pronunce della Corte costituzionale), tale norma va applicata nel giudizio di rinvio (principio di applicazione della norma penale più favorevole).
- Nella conversione di pene detentive brevi in pene pecuniarie occorre usare i parametri aggiornati (tenendo conto della pronuncia costituzionale e degli interventi legislativi successivi) per evitare la determinazione di una sanzione illegittima.
- Il comportamento successivo del reo (revoca, restituzione immediata e maggiorata degli interessi) è elemento rilevante e può incidere significativamente sulla valutazione della offensività e sulla possibilità di non punibilità o di attenuazione della sanzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13821/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13823/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13825/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13826/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →