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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38493/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per fatti di detenzione/custodia di sostanze stupefacenti e proiettili, contestando: (1) con i primi due motivi, riproduttivi dei motivi di appello, la valutazione del compendio probatorio e, in particolare, la lettura delle conversazioni telefoniche intercettate, che la Corte territoriale aveva ritenuto idonee a dimostrare la consapevolezza dell'imputato circa la custodia dei quantitativi di droga e dei proiettili rinvenuti; (2) con il terzo motivo, il trattamento sanzionatorio, ritenuto dalla difesa non corretto. La censura mirava dunque a ottenere una diversa valutazione delle prove e una revisione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero meramente riproduttivi di quelli di appello e volti a sollecitare una rivalutazione del quadro probatorio, attività non consentita in sede di legittimità in mancanza di specifici vizi motivazionali; ha inoltre valorizzato le intercettazioni telefoniche richiamate dalla Corte di appello, ritenute non illogicamente decisive per desumere la piena consapevolezza dell'imputato della custodia della droga e dei proiettili, a sostegno dell'operato del coimputato. Il terzo motivo è stato giudicato generico e comunque manifestamente infondato, poiché la pena era stata applicata al minimo edittale, con solo un minimo aumento per la continuazione limitato alla pena pecuniaria. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando vi siano profili di colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del quadro probatorio quando i motivi di ricorso non evidenziano specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • Le doglianze che riproducono integralmente i motivi di appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inidonee a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
  • Le conversazioni telefoniche intercettate possono costituire elemento probatorio idoneo a sostenere l'affermazione della consapevolezza dell'imputato circa la custodia di droga e altri oggetti illeciti, ove la motivazione del giudice di merito sia coerente e non illogica.
  • Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio deve essere specifico; se la pena è stata determinata nel minimo edittale e l'aumento per continuazione è contenuto, la censura è tendenzialmente manifestamente infondata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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